343 giorni di ferie non godute. Oltre 100 mila euro a favore del chirurgo

343 giorni di ferie non godute. Oltre 100 mila euro a favore del chirurgo

Nel Servizio Sanitario Nazionale, la cronica e drammatica carenza di personale medico trasforma troppo spesso il diritto al riposo in un vero e proprio miraggio.

Centinaia di dirigenti medici, soprattutto dell’area d’urgenza e chirurgica, che accumulano, nel corso degli anni, mesi — talvolta anni — di congedi ordinari mai fruiti per garantire la continuità dei servizi.

Poi, cessato il rapporto di lavoro (per pensionamento, dimissioni od altri motivi), le Aziende oppongono sistematicamente il "muro" del divieto normativo di monetizzazione delle ferie, attuando una rigida applicazione contabile delle norme di contenimento della spesa pubblica.

La recente sentenza n. 180/2026 della Corte d'Appello di Milano (Sezione Lavoro), respingendo lo strenuo tentativo di difesa dell’amministrazione datoriale, rappresenta un esempio paradigmatico per la corretta gestione di queste situazioni.

Le strutture sanitarie non possono più celarsi dietro formule burocratiche o presunte autonomie dirigenziali quando l'organizzazione del reparto impedisce materialmente il godimento delle ferie.

Il datore di lavoro pubblico che sottopone il personale a carichi insostenibili paga il conto sia al sanitario, sotto forma di indennità economica sostitutiva, sia all'ente previdenziale per l’omissione contributiva perpetrata.

Il caso giudiziario: 343 giorni di ferie non godute e reperibilità record

La vicenda scaturisce dal ricorso promosso da un dirigente medico di chirurgia generale, collocato a riposo per pensionamento con un saldo residuo di ben 343 giorni di ferie maturate e mai godute.

Convenuta in giudizio la ASST, emergeva dall’istruttoria espletata che il reparto aveva patito, per anni, una strutturale carenza di organico (a fronte dei 6 medici previsti, erano presenti non più di 4 o 5 sanitari).

Inoltre al medico ricorrente, assegnato come "secondo reperibile", erano state affidate fra le 15 e le 20 reperibilità mensili.

Infine, nessuna comunicazione risultava indirizzata al sanitario riguardo allo smaltimento delle ferie arretrate, ad eccezione di alcune circolari aziendali generiche, inoltrate però ai direttori di struttura.

Il Tribunale di Sondrio (sent. n. 52/2025), recependo la quantificazione della CTU contabile parametrata alla retribuzione in essere nei periodi di maturazione, aveva quindi condannato l'ASST a corrispondere all’ex dipendente la somma di € 109.256,52 oltre accessori e regolarizzazione previdenziale, rigettando invece la domanda avanzata da Inps, parimenti costituita nel processo, di applicazione delle sanzioni civili per omesso versamento dei contributi, ravvisando un'ipotesi di incertezza interpretativa ex art. 116, comma 10, L. n. 388/2000.

La pronuncia veniva gravata da appello principale dell'INPS e da appello incidentale dell'ASST, la quale eccepiva la violazione dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 e chiedeva di scomputare 215 giornate di assenza infrasettimanale prive di giustificativo formale, asseritamente sintomatiche dell'autonomia gestionale del dirigente.

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Inquadramento normativo: tra spending review, principi eurounitari e obbligazioni previdenziali

La materia del trattamento economico per ferie non godute nel pubblico impiego si colloca all'incrocio tra rigorosi vincoli di finanza pubblica e diritti fondamentali della persona del lavoratore.

L'art. 36, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite.

L'art. 2109 c.c. pone in capo al datore di lavoro il potere-dovere di stabilire il periodo feriale contemperando le esigenze d'impresa con gli interessi del prestatore.

L'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in L. n. 135/2012), nella sua formulazione originaria (ovvero prima della riformulazione prevista dal D.L. 144/2026, attualmente in attesa di conversione in legge), ha imposto il divieto generale di monetizzare le ferie non fruite nelle pubbliche amministrazioni, estendendolo alle ipotesi di cessazione del rapporto per dimissioni, pensionamento o limiti di età.

L'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nel disciplinare il diritto alle ferie del lavoratore, ostano a discipline nazionali che prevedano la decadenza dal diritto all'indennità finanziaria sostitutiva all'atto della cessazione del rapporto, qualora il datore di lavoro non provi di averlo posto in condizione di fruire effettivamente del congedo feriale.

Tale principio è stato espressamente riaffermato per i lavoratori del settore pubblico e per i dirigenti, da ultimo ancora con pronunce emesse dalla stessa Corte relativamente all’impianto normativo nazionale (CGUE 18 gennaio 2024, C-218/22, CGUE 24 luglio 2024).

L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista ma con prevalente e indubbia valenza retributiva, costituendo il corrispettivo di attività lavorativa prestata in giorni che avrebbero dovuto essere destinati al riposo, per cui è assoggettata a piena contribuzione previdenziale obbligatoria ex art. 12 L. n. 153/1969.

L'omesso versamento tempestivo genera, pertanto, la regolazione della posizione contributiva dell’ex dipendente, con annessa applicazione delle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

I motivi della decisione della Corte d'Appello di Milano

La Corte d'Appello ha respinto la censura dell'ASST che pretendeva di scomputare 215 giorni di assenze infrasettimanali non giustificate dal computo dell'indennità, chiarendo che sussiste una differenza qualitativa insormontabile tra singole giornate di mancata prestazione e il godimento delle ferie annuali.

Il congedo feriale garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE è finalizzato al recupero psicofisico e richiede un periodo continuativo di riposo e distacco dall'ambiente lavorativo.

Le assenze sporadiche e frammentate, quand'anche prive di espressa giustificazione a tabulato, sono quindi strutturalmente inidonee ad assolvere a tale funzione biologica e ricreativa.

Inoltre, l'amministrazione non aveva mai imputato a ferie tali giornate nei propri registri presenze — i quali indicavano ufficialmente 343 giorni residui — e non poteva attribuire loro una qualificazione retroattiva in sede processuale al solo fine di ridurre il debito.

Due aspetti che l’Azienda deve sempre provare

Richiamando l'insegnamento nomofilattico della Cassazione (tra cui Cass. n. 14268/2022) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il Collegio ha ribadito che l'Azienda Sanitaria, per andare esente dall'obbligo di corresponsione dell'indennità economica sostitutiva, deve fornire una prova stringente e cumulativa articolata su due distinti livelli, entrambi necessari.

In primis, deve dimostrare di aver predisposto un assetto dei servizi, dei turni e delle dotazioni organiche tale da rendere concretamente possibile la fruizione del congedo feriale da parte del lavoratore senza compromissione del servizio.

Poi, deve comprovare di aver rivolto al sanitario un invito formale, individuale e tempestivo a godere delle ferie residue, avvertendolo espressamente ed accuratamente che, in caso contrario, le stesse sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcuna compensazione pecuniaria.

Come si legge testualmente in motivazione, la Corte rimarca che: “Non è sufficiente la mera adozione di comunicazioni generiche indirizzate ai direttori di struttura, né la previsione di obiettivi aziendali di smaltimento delle ferie. La prova liberatoria richiede atti specifici, riferiti alla posizione individuale del lavoratore, formulati in modo accurato e in tempo utile”.

L'ASST è risultata totalmente inadempiente rispetto a entrambi gli oneri: la carenza di chirurghi e l'alto numero di reperibilità impedivano i congedi prolungati, mentre le comunicazioni prodotte dall'ente consistevano in mere circolari programmatiche e schede di budget generali, prive di efficacia individualizzante.

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I limiti dell'autonomia gestionale del dirigente medico

La sentenza ha poi chiarito che il potere di auto-organizzazione e pianificazione dell'orario di lavoro del dirigente sanitario non è assoluto né illimitato.

In presenza di soli due dirigenti preposti alla seconda reperibilità e in costante carenza d'organico, l'assenza per ferie del ricorrente avrebbe paralizzato l'attività chirurgica o scaricato un carico intollerabile sul collega.

Di conseguenza, l'autonomia formale risultava del tutto svuotata dalla realtà operativa del reparto, non potendo essere utilizzata dal datore di lavoro per imputare l'accumulo delle ferie a una libera scelta personale del medico.

Debenza delle sanzioni civili: provata l’omissione contributiva

In riforma parziale della decisione di prime cure, la Corte milanese ha invece accolto il gravame dell'INPS in punto di somme aggiuntive.

La fattispecie agevolata postula un'obiettiva incertezza ermeneutica sulla portata di norme astratte regolanti l'obbligo contributivo, non già una mera controversia giudiziale sull'an dell'obbligazione retributiva sottostante.

Inoltre, l'ASST non aveva ottemperato al pagamento spontaneo entro il termine assegnato dall'ente, ma solo a valle della condanna giudiziale, già in forma esecutiva.

Acclarata l'omissione contributiva (art. 116, comma 8, lett. a), la Corte ha ritenuto ammissibile la domanda subordinata dell'INPS quale mera riqualificazione giuridica della pretesa (non incorrendo nel divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c.), condannando l'ASST alle sanzioni civili previste per il ritardato/omesso versamento.

La decisione finale: condanne pecuniarie, somme aggiuntive e spese di giudizio

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 180/2026, ha quindi  respinto l'appello presentato dalla ASTT, confermandola condanna al pagamento di oltre 109 mila euro a favore del medico chirurgo, a titolo di indennità per i 343 giorni di ferie non goduti, oltre alla regolarizzazione dei relativo contributi previdenziali.

Ha inoltre condannato la stessa ASTT al pagamento delle somme aggiuntive per l’omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000, con refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio. 

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