Sai che hai diritto a un risarcimento per le tue ferie non godute?
Se per qualsiasi motivo non hai potuto fruire delle ferie durante il servizio, hai diritto a un’indennità economica alla cessazione del rapporto di lavoro. La conferma arriva direttamente dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Cassazione e da migliaia di sentenze dei Tribunali nazionali.
PARLANO DI NOI
In prima linea per le tue ferie non godute
Da oltre 10 anni sosteniamo questa
battaglia in tutte le sedi giudiziarie. Anche grazie alle nostre vittorie, la
giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere a tutti i dipendenti,
pubblici e privati, l’indennizzo sostitutivo per i giorni di ferie maturati e
non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro.
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Risarcimento
Il diritto alle ferie è irrinunciabile: lo sancisce l’articolo 36 della Costituzione italiana, che garantisce a ogni lavoratore il riposo settimanale e un periodo di ferie annuali retribuite. Ma non è solo la Costituzione a tutelarti.

Codice civile
L’art. 2019 c.c., dispone che il lavoratore ha “diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.

Direttiva 2003/88
Quando il rapporto di lavoro è cessato, per qualsiasi motivo, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è ovviamente più possibile. Per evitare che il lavoratore perda questo beneficio, l’art. 7 comma 2 della direttiva europea 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto a un’indennità finanziaria sostitutiva per i giorni di ferie annuali non goduti.

Corte di giustizia Europea
La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha più volte affermato che è necessario garantire che l’applicazione delle normative nazionali non pregiudichi il diritto alle ferie annuali retribuite. Il lavoratore, in quanto parte debole del rapporto di lavoro, deve essere tutelato da qualsiasi restrizione imposta dal datore rispetto all’esercizio di questo diritto. Ne consegue che, come sancito dalla giurisprudenza più recente, il datore di lavoro in virtù del carattere fondamentale ed irrinunciabile del diritto alle ferie — è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative necessarie affinché il lavoratore possa effettivamente fruirne invitandolo, con trasparenza e chiarezza, a farlo ed informandolo, con altrettanta puntualità, che laddove ciò non avvenga rischierà di perdere il diritto. L’onere della prova ricade pertanto sul datore di lavoro. Senza questa prova, alla cessazione del rapporto, il dipendente ha diritto a ricevere un’indennità economica sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti.
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Rassegna stampa
Casi Risolti
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