cause non dipendenti dalla loro volontà, hanno diritto a ricevere un’indennità economica sostitutiva.
Faq
Diritti e benefici
Chi ha diritto all’indennizzo per ferie non godute?
Tutti i dipendenti pubblici (statali, regionali, comunali, sanitari, scolastici, ecc.) che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (per pensionamento, dimissioni, trasferimento, licenziamento ecc…), non hanno potuto usufruire delle ferie maturate durante il servizio per
Vale anche in caso di dimissioni volontarie?
Sì. Anche chi si dimette volontariamente ha diritto all’indennizzo per le ferie non godute in quanto, secondo la giurisprudenza comunitaria, è l’amministrazione che deve dimostrare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di usufruire delle ferie e di averlo avvertito – anche formalmente – che, in caso di mancato godimenti, le stesse andranno perse entro un termine stabilito.
Posso agire anche se sono andato in pensione da tempo?
Sì, purché non siano passati più di 10 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il diritto vale anche per i dirigenti e i medici del SSN?
Sì. Il diritto al compenso per ferie non godute è stato riconosciuto anche ai dirigenti pubblici e al personale sanitario in genere, alle medesime condizioni previste per gli altri dipendenti del pubblico impiego.
Rivestire un ruolo apicale impedisce la monetizzazione delle ferie?
La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (n. 9877/24), ha confermato che anche il direttore di Unità Ospedaliera Complessa ha diritto ad ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a nulla rilevando il suo potere di autodeterminazione delle ferie medesime.
Esiste una normativa europea che tutela questo diritto?
Sì. La Direttiva 2003/88/CE prevede, al suo art. 7, che il diritto alle ferie annuali retribuite è fondamentale ed irrinunciabile, potendo essere sostituito da un’indennità finanziaria, soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Ci sono sentenze che confermano questo diritto?
Sì. La giurisprudenza comunitaria ed italiana sono ormai consolidate in senso favorevole ai dipendenti del pubblico impiego. In particolare:
- La CGUE, nell’anno 2024, si è espressa in due distinti procedimenti (C-218/22 e C-699/22) ritenendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, previsto dall’art. 5, comma 8, del D.L. sia contrario alle tutele previste dalla normativa dell’Unione Europea.
- La Cassazione, con la sentenza n. 5496/2025, ha ribadito con assoluta chiarezza il principio fondamentale per cui il dirigente medico che, al momento della cessazione del rapporto, non ha goduto delle ferie ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva, tranne che nell’ipotesi in cui l’azienda riesca a dimostrare di averlo posto nelle condizioni di esercitare il suo diritto, avvertendolo per tempo della perdita del diritto in caso di mancato godimento.
Perdita e conservazione del diritto
Le ferie non godute si perdono se non vengono fatte prima della cessazione del rapporto?
No, non si perdono automaticamente. Secondo la normativa europea e italiana, la cancellazione delle ferie non godute può accadere soltanto nel caso in cui il datore di lavoro possa dimostrare, a mezzo di valida documentazione, di aver provveduto ad adempiere agli incombenti previsti a suo carico: diversamente, il dipendente ha diritto alla monetizzazione alla fine del rapporto di lavoro.
Cosa succede se l’amministrazione dice che le ferie si dovevano usare prima della pensione?
Non è sufficiente. Secondo la giurisprudenza europea e nazionale, non basta che il datore di lavoro "inviti" a usare le ferie: deve dimostrare di aver realmente messo il lavoratore nelle condizioni di farlo. In assenza di questa prova, il diritto al risarcimento sussiste.
È vero che alcune amministrazioni rifiutano sempre di pagare?
Purtroppo sì. Alcune amministrazioni respingono sistematicamente ogni richiesta, confidando che l’ex dipendente desista dall’iniziativa legale. È per questo che l’intervento di un avvocato esperto nel settore può risultare risolutivo per non perdere il diritto alla monetizzazione.
E se l’amministrazione mi ha chiesto di firmare un modulo che rinuncia al risarcimento?
Tale rinuncia non è valida trattandosi di diritto fondamentale ed irrinunciabile. Anche se hai firmato, il nostro team può valutare se esistono gli estremi per contestare la nullità della rinuncia e richiedere la monetizzazione.
Procedura e documentazione
Cosa deve fare il dipendente pubblico per richiedere la monetizzazione?
Secondo i criteri previsti dalla Corte di Giustizia Europea, il ricorrente deve dimostrare che il rapporto di lavoro è cessato e che non ha potuto fruire di giorni di ferie previsti dalla legge, incombendo poi sul datore di lavoro la prova di essersi assicurato, concretamente ed in piena trasparenza, che il lavoratore sia stato posto effettivamente in condizione di fruire del periodo di ferie retribuite, invitandolo se necessario formalmente a fruire delle ferie non godute ed informandolo – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee allo scopo per l’interessato – del fatto che, se non le utilizza, queste ferie verranno definitivamente perse.
Chi si occupa della mia pratica?
Il tuo caso viene seguito da un team legale specializzato in diritto del lavoro e pubblico impiego.
Avrai un referente dedicato, aggiornamenti costanti e assistenza durante tutte le fasi, fino all’eventuale recupero dell’indennizzo.
Il patrocinio è affidato ad un partner legale di primario livello specializzato sulla tematica dell’indennizzo per ferie non godute.
Le ferie non godute devono risultare dal cedolino o da altri documenti?
Non necessariamente dal cedolino, ma è utile custodire un riscontro documentale delle ferie residue (ad esempio nel certificato di servizio, in estratti conto ferie o comunicazioni dell’amministrazione). Se mancano, possiamo comunque esaminare il tuo caso, ricostruendo la situazione lavorativa e valutando la possibilità di acquisire la documentazione presso l’ente di riferimento.
Serve una testimonianza o è sufficiente la documentazione scritta?
Di norma è sufficiente la documentazione. Tuttavia, solo in caso di comprovate contestazioni aziendali, può essere utile produrre anche testimonianze o dichiarazioni (ad esempio da superiori o colleghi) che confermino l’impossibilità di godere delle ferie per motivi di servizio.
Importi e tempistiche
Qual è l’importo del risarcimento?
L’indennità è calcolata sulla base del numero di giorni di ferie non godute moltiplicato per la retribuzione giornaliera (comprensiva di indennità e accessori). In molti casi, i tribunali hanno riconosciuto risarcimenti anche superiori ai 30.000–40.000 euro.
Quanto tempo ho per richiedere l’indennizzo?
Il diritto alla monetizzazione delle ferie è soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per questo è importante agire il prima possibile.
Quanto dura la procedura per ottenere il risarcimento?
Il percorso seguito da Consulcesi & Partners è chiaro e strutturato:
- Analisi della documentazione da parte di un consulente specializzato;
- Diffida stragiudiziale all’amministrazione;
- Tentativo di soluzione bonaria con l’amministrazione;
- Ricorso all’Autorità giudiziaria, solo se necessario.
I giudizi innanzi agli Organi competenti hanno, in genere, una durata inferiore rispetto ad altri contenziosi, attesa la natura prevalentemente documentale della fase istruttoria.