Medico anestesista si dimette e ottiene il pagamento delle ferie non godute

Medico anestesista si dimette e ottiene il pagamento delle ferie non godute

Nuova vittoria giudiziaria per un dirigente medico dell’area Anestesia e Rianimazione che, al termine del rapporto di lavoro con una struttura sanitaria marchigiana, ha ottenuto il riconoscimento economico per le ferie maturate e mai fruite durante il servizio.

Dopo la recente pronuncia del Tribunale del Lavoro di Lanusei (sentenza n. 69/2025), arriva infatti un’altra decisione favorevole ai medici ospedalieri: questa volta a pronunciarsi è stato il Tribunale di Teramo, che ha condannato l’azienda sanitaria al pagamento dell’indennità sostitutiva relativa a 83 giorni di ferie non godute.

La richiesta del medico

La vicenda nasce dalla domanda avanzata dal medico anestesista che, dopo essersi dimesso in seguito alla vittoria di un concorso presso un’altra azienda sanitaria, aveva chiesto la monetizzazione delle ferie residue accumulate negli anni precedenti.

Secondo quanto sostenuto dal professionista, gran parte dei giorni non fruiti derivava da continue esigenze di servizio e dalla cronica carenza di personale, che gli avevano impedito di assentarsi regolarmente dal lavoro.

Il rifiuto dell’azienda sanitaria

L’azienda sanitaria aveva rigettato la richiesta del proprio ex dipendente, richiamando il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall’articolo 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito successivamente nella Legge n. 135/2012.

Per la struttura, quindi, non vi sarebbero stati i presupposti per riconoscere alcun indennizzo economico al termine del rapporto lavorativo.

L’azienda resta contumace

Il medico ha quindi deciso di rivolgersi al giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell’ex datore di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie arretrate.

Nel corso del procedimento, però, l’azienda sanitaria non si è costituita in giudizio, restando contumace. La decisione del Tribunale è così maturata sulla base della documentazione prodotta dal solo ricorrente.

Il quadro normativo

Nel ricostruire il contesto giuridico della vicenda, il Tribunale di Teramo ha richiamato l’articolo 7 della direttiva europea 2003/88/CE, soffermandosi anche sul controverso articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, spesso utilizzato dalle aziende sanitarie per negare il pagamento delle ferie non godute.

Secondo il giudice, però, tale norma deve essere interpretata alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 95/2016, che riconosce il diritto alla monetizzazione delle ferie al termine del rapporto di lavoro quando il mancato godimento non dipenda dalla volontà del dipendente.

Sul tema è intervenuta più volte anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ribadendo alcuni principi ormai consolidati.

I principi richiamati dal Tribunale

Tra i principi evidenziati nella decisione:

  • il diritto alle ferie annuali retribuite rappresenta un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore;
  • il lavoratore ha diritto a un’indennità economica per le ferie non godute alla cessazione del rapporto, se non ha potuto usufruirne per cause indipendenti dalla propria volontà;
  • il diritto alle ferie non può andare perso automaticamente senza verificare le ragioni della mancata fruizione;
  • il datore di lavoro deve dimostrare di aver messo concretamente il dipendente nelle condizioni di usufruire dei giorni di riposo;
  • spetta sempre all’azienda provare di aver invitato formalmente il lavoratore a utilizzare le ferie residue, informandolo anche delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione;
  • la perdita del diritto può verificarsi soltanto se il lavoratore, pur posto nelle condizioni di esercitarlo, abbia scelto consapevolmente di non usufruire delle ferie.

La condanna dell’azienda sanitaria

Applicando questi principi al caso concreto, il Tribunale di Teramo ha evidenziato che il medico anestesista aveva più volte richiesto di usufruire delle ferie maturate, ricevendo però continui dinieghi motivati dalle carenze di organico.

Allo stesso tempo, l’azienda sanitaria non ha fornito alcuna prova di aver invitato formalmente il dipendente a godere delle ferie residue né di aver adottato misure organizzative idonee a consentirne l’effettiva fruizione.

Il giudice ha inoltre sottolineato come la stessa amministrazione avesse più volte riconosciuto, nei dinieghi inviati al sanitario, la persistente situazione di sotto organico.

Da qui la condanna dell’azienda al pagamento di oltre 12.500 euro a titolo di indennità sostitutiva per gli 83 giorni di ferie non godute, oltre al rimborso delle spese legali sostenute dal medico per il giudizio.

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