Aspettativa negata per “colpa” delle ferie arretrate? Il Tribunale di Napoli smonta il blocco dell’ASL

Aspettativa negata per “colpa” delle ferie arretrate? Il Tribunale di Napoli smonta il blocco dell’ASL

Svuotare il contenuto di un diritto, imponendo condizioni impossibili da realizzare, equivale a negare l’accesso al diritto stesso.

Con la recente ordinanza depositata il 13 agosto scorso, il Tribunale del Lavoro di Napoli ha imposto alla ASL la concessione, con effetto immediato, dell’aspettativa non retribuita al dirigente medico per consentirgli di prendere servizio presso altra struttura sanitaria.

Nel caso esaminato, al dirigente medico era stata prospettata dalla sua Azienda la possibilità di accedere sì al beneficio, ma solo a condizione di smaltire integralmente 132 giorni di ferie arretrate, oppure di cederle al cd. “fondo solidale”.

Risultato pratico? Rendere di fatto impossibile la presa di servizio nel nuovo incarico nel rispetto dei termine assegnato dalla nuova struttura.

 

Il caso concreto: aspettativa per nuovo incarico e stop dell’Azienda sanitaria

La vicenda nasce su impulso di un dirigente medico a tempo indeterminato, che aveva partecipato a una selezione pubblica per l’affidamento quinquennale dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa presso altra Azienda sanitaria. 

Per poter assumere il nuovo incarico, il dirigente aveva quindi richiesto l’aspettativa senza retribuzione prevista dal contratto collettivo, con decorrenza funzionale alla presa di servizio fissata al 16 luglio 2026. 

L’Azienda di provenienza aveva, però, subordinato il proprio assenso alla previa fruizione integrale delle ferie maturate e non godute, quantificate in 132 giorni, oppure al conferimento delle stesse al “fondo solidale” interno.

Il medico, ritenendo tale risposta violativa dei suoi diritti, propone ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., sostenendo che il diritto all’aspettativa fosse pieno ed incondizionato, per cui stava correndo il rischio, più che concreto, di veder sfumare la possibilità di accedere al  nuovo incarico.

L’Azienda resistente, dal canto suo, difendeva la legittimità del suo operato sostenendo che non fosse in discussione l’esistenza del diritto, ma soltanto le sue modalità di esercizio, da coordinare con il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego e con le esigenze di buon andamento.

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L’aspettativa del dirigente medico, ferie e limiti del potere datoriale

Il fulcro della controversia è l’art. 10, comma 8, del CCNL integrativo dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 10 febbraio 2004, richiamato espressamente dal Tribunale.

La norma prevede che l’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità “è altresì concessa” al dirigente a tempo indeterminato, a domanda, per un periodo massimo di sei mesi, se assunto presso la stessa o altra azienda o amministrazione del comparto con incarico di direzione di struttura complessa.

Secondo la lettura del giudice, proprio questa formulazione testuale esclude margini di discrezionalità amministrativa, dovendo essere riconosciuta a semplice richiesta del dipendente, senza possibilità di diniego, oppure di condizionamenti di qualsiasi natura.

 

Diritto alle ferie: nessun obbligo di devoluzione al fondo di solidarietà

L’ordinanza richiama poi l’art. 36, comma 3, Cost., sotto il profilo dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie. 

Questo passaggio diventa centrale per escludere che la cessione al “fondo solidale” possa essere imposta come condizione per esercitare un diverso diritto contrattuale.

Il Tribunale richiama, a tal proposito, l’art. 24 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, valorizzandone la struttura solidaristica e volontaria: la cessione di ferie e riposi tra lavoratori è un atto completamente gratuito e volontario, non un onere che l’amministrazione possa imporre al dipendente a qualsiasi titolo.

 

Motivi della decisione: perché l’ASL ha torto

Il primo argomento, decisivo, è di natura letterale e sistematica: il Tribunale ha ribadito, secondo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, che la formula contrattuale “è altresì concessa” non consente alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione. 

Essa si differenzia dalla diversa formulazione usata dal comma 1 dello stesso articolo per l’aspettativa per esigenze personali o familiari, dove invece la compatibilità con le esigenze di servizio assume rilievo.

Il giudice trae da ciò una conclusione chiara: in presenza dei presupposti tipizzati, l’Azienda ha solo un compito ricognitivo, ma giammai valutativo, essendole quindi preclusa la possibilità di aggiungere condizioni ulteriori non previste dal CCNL.

Il Tribunale, con altrettanta forza, smonta la tesi aziendale secondo cui non sarebbe stato negato il diritto, ma solo disciplinate le modalità di esercizio. 

Nella fattispecie concreta, osserva il giudice, la condizione imposta era materialmente ineseguibile entro la data di presa di servizio richiesta. 

Pretendere la previa integrale fruizione di 132 giorni di ferie, a fronte di una domanda presentata il 28 maggio 2026 per decorrenza 16 luglio 2026, significava aritmeticamente rendere impossibile l’assunzione del nuovo incarico nel rispetto del termine di presa in servizio richiesto dalla struttura di destinazione.

Il passaggio più forte dell’ordinanza è proprio qui: una condizione incompatibile con la funzione stessa del diritto non lo conforma, ma lo nega. 

È irrilevante, quindi, che non vi sia stato un “diniego formale”: il parere favorevole subordinato a una condizione impossibile produce, sul piano sostanziale, gli stessi effetti del rifiuto.

Un ulteriore snodo motivazionale riguarda la seconda “alternativa” offerta dall’Azienda: la cessione delle ferie al fondo solidale reputata, anche in questo caso, illegittima perché altera la natura dell’istituto.

Secondo il Tribunale, la cessione solidale delle ferie è per definizione un atto volontario e gratuito per cui convertirla in condizione necessaria per ottenere l’aspettativa significa snaturarne funzione e struttura giuridica.

In più, la soluzione collide con il principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie: paradossalmente, l’amministrazione, nel dichiarato intento di evitare future criticità legate al monte ferie, finisce per pretendere dal lavoratore una dismissione definitiva e gratuita di un diritto che l’ordinamento protegge in modo rafforzato.

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Il divieto di monetizzazione delle ferie: inapplicabile!

Il Tribunale affronta direttamente la principale difesa dell’Azienda, basata sul divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego. 

La risposta è, anche in questo caso, piuttosto netta: la monetizzazione non rileva in alcun modo.

L’aspettativa, infatti, non estingue il rapporto di lavoro, non fa perdere il posto, non cancella il monte ferie maturato: le ferie restano “accantonate” e fruibili in forma specifica al rientro in servizio. 

Non essendovi cessazione del rapporto né richiesta di indennità sostitutiva, manca il presupposto stesso applicativo della norma invocata dalla resistente. 

L’ipotizzato pregiudizio erariale viene quindi ricondotto dal giudice a un piano meramente eventuale e futuro, dipendente da una successiva e incerta evoluzione del rapporto.

Molto rilevante, in chiave pratica, è anche il passaggio sui doveri di correttezza e buona fede. 

L’Azienda aveva sostenuto che un residuo ferie di 132 giorni integrasse una “patologia gestionale” imputabile al lavoratore. 

Il Tribunale rovescia l’impostazione: in base agli atti, non risultava che il datore avesse prima della domanda di aspettativa programmato, imposto o comunque agevolato un effettivo piano di smaltimento del residuo.

Ne deriva che la semplice esistenza di un consistente accumulo di ferie non può essere utilizzata automaticamente contro il dipendente, soprattutto quando il datore mantiene il potere-dovere di organizzare la fruizione delle ferie stesse.

 

Periculum chiaro: la perdita del ruolo apicale sarebbe un danno irreparabile 

Quanto al requisito dell’urgenza, il Tribunale ritiene integrato il periculum in mora sotto un profilo non solo economico, ma soprattutto professionale e funzionale. 

Il bene minacciato non è un mero interesse patrimoniale, bensì l’effettivo accesso all’incarico di Direttore di Struttura Complessa ottenuto dopo selezione e contenzioso favorevole.

Da qui la conclusione: il pregiudizio era attuale, imminente e irreparabile, perché il risarcimento economico non avrebbe restituito né la posizione dirigenziale, né tantomeno l’esperienza professionale perduta.

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Esito del giudizio

Il Tribunale ha accolto il ricorso cautelare e ordina all’Azienda sanitaria il collocamento del dirigente medico in aspettativa senza retribuzione ai sensi dell’art. 10, comma 8, del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con decorrenza immediata e senza alcun condizionamento né alla previa fruizione, né tantomeno alla cessione delle ferie maturate e non godute al fondo di solidarietà interno, con condanna alle spese del procedimento.

 

Consiglio operativo: chiedere sempre una consulenza legale preventiva

Il vero insegnamento di questa ordinanza è semplice: il diritto all’aspettativa non può essere sterilizzato da condizioni che ne annullano la funzione concreta. 

Nel settore sanitario, dove i passaggi di incarico sono all’ordine del giorno e possono incidere significativamente sia sul piano della crescita professionale che su quello economico, diventa necessario raccogliere informazioni corrette e soprattutto complete, richiedendo subito agli esperti del team legale di C&P una analisi approfondita del proprio caso.

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