Il dirigente apicale segnala le carenze di organico: Azienda Sanitaria condannata a pagare le ferie non godute

Il dirigente apicale segnala le carenze di organico: Azienda Sanitaria condannata a pagare le ferie non godute


La questione del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute interessa tutto il pubblico impiego incluse le figure dirigenziali, venendo progressivamente consolidato da una giurisprudenza, sia europea che nazionale, che pone in capo al datore di lavoro un ruolo attivo e proattivo nel garantire l'effettiva fruizione del riposo da parte del lavoratore. 

Lo scorso 6 maggio, la Sezione lavoro del Tribunale di Campobasso ha emesso la sentenza n. 156/2026 che, inserendosi pienamente in questo solco giurisprudenziale ormai consolidato, ha riconosciuto anche al dirigente medico, dotato di autonomia organizzativa, il diritto all'indennità sostitutiva, non avendo il datore di lavoro fornito adeguata dimostrazione di aver adempiuto a specifici e pregnanti obblighi informativi e organizzativi. 

I fatti 

Il caso ha riguardato un responsabile di Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale (UOSVD), collocato in quiescenza dal 1 giugno 2024, che alla cessazione dal servizio aveva maturato un residuo di 44 giorni di ferie non godute, come emerso dal cartellino presenze elaborato dalla stessa Azienda Sanitaria. 

Il medico sosteneva che la mancata fruizione dei riposi era imputabile a imprescindibili esigenze di servizio ed a carenze di organico: riferiva, infatti, di essere l'unico dirigente medico assegnato alla sua unità, con mansioni ulteriormente incrementate a partire dal novembre 2021.  

Peraltro, le sue richieste di assegnazione di altro personale medico per garantirne la sostituibilità erano rimaste inevase per cui, per garantire la continuità assistenziale, aveva dovuto limitare al minimo il godimento dei previsti periodi di riposo,  

Nei mesi precedenti al pensionamento, aveva anche tentato di smaltire tutto l’arretrato, riuscendo a fruire soltanto di 90 giorni di ferie pregresse, residuandone ancora 44. 

La difesa dell’Azienda 

Nel costituirsi in giudizio, l’Azienda sanitaria si è quindi difesa attribuendo la responsabilità dell'accumulo al dirigente stesso, per non aver presentato richieste di ferie se non nell'ultimo periodo, e ha contestato la quantificazione dell’indennizzo. 

Ha inoltre affermato di averlo formalmente invitato a fruire del riposo prima del pensionamento, per cui, anche per il ruolo apicale ricoperto, la responsabilità per il mancato godimento sarebbe dovuta ricadere su sé stesso.  

Aspetti giuridici 

Il Tribunale di Campobasso ha accolto integralmente la domanda dell’ex dirigente medico, ancorando la propria decisione sui principi consolidati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. 

Il fulcro della motivazione risiede nell'inversione dell'onere della prova.  

Onere della prova a carico dell’Azienda 

Il giudice ha ribadito che non spetta al lavoratore dimostrare di non aver potuto godere delle ferie, bensì al datore di lavoro provare di aver messo il dipendente nelle condizioni di esercitare tale diritto.  

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, questa prova è particolarmente rigorosa e non si può esaurire con il semplice invito a fruire delle ferie (Cass. n. 20591/25). 

Da tempo, la Corte di Cassazione, uniformandosi alla giurisprudenza della CGUE (sentenze del 6 novembre 2018, cause C-569/16, C-619/16 e C-684/16) va ripetendo che  la perdita del diritto alle ferie (e alla relativa indennità in caso di cessazione dal servizio) non è automatica, ma si verifica soltanto quando il datore di lavoro dimostra: 

1) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario ricorrendo a strumenti dotati di rigore formalistico (PEC, comunicazioni personalizzate con protocollo aziendale ecc…); 

2) di averlo al contempo avvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 

Anche al dirigente spetta l’indennizzo 

A ciò si è aggiunta l’ulteriore questione del ruolo apicale rivestito dall’interessato, risolto affermando che il potere di organizzare autonomamente le proprie ferie non fa venir meno il diritto all'indennità, a meno che il datore di lavoro dimostri "di avere assicurato, altresì, che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento" (Cass. n. 9982/2024). 

Calati i principi che precedono nel caso di specie, il Tribunale ha quindi ritenuto che l'Azienda Sanitaria non avesse assolto a tale onere probatorio per diverse ragioni. 

Inviti tardivi 

Gli inviti a fruire delle ferie sono intervenuti solo in prossimità del pensionamento, risultando quindi tardivi rispetto all'accumulo avvenuto negli anni precedenti. 

Inerzia organizzativa dell’Azienda 

L'Azienda, pur consapevole che il dirigente era l'unico preposto alla sua unità e quindi difficilmente sostituibile, non ha adottato alcun provvedimento organizzativo per consentirgli di fruire delle ferie senza paralizzare il servizio, ignorando le sue richieste di assegnazione di altro personale. 

A tal proposito, il Giudice ha significativamente rimarcato che l’Azienda avrebbe dovuto intervenire in modo concreto, variando i turni di servizio, onde consentire la possibilità di escludere la presenza del ricorrente in uno o più periodi senza sospendere il servizio pubblico erogato, sostituendo con altra risorsa o, ancora, predisporre un sistema organizzativo idoneo a garantire il funzionamento delle U.O. e dei servizi ai quali il medico era stato preposto anche a fronte della sua assenza dal servizio. 

Collaborazione del dirigente 

Inoltre, a fronte degli inviti, il dirigente si è persino attivato tempestivamente, elaborando un piano di smaltimento ferie che è stato sostanzialmente approvato dall'Azienda. Ciò dimostra la sua volontà di fruire del riposo, impedita solo parzialmente dalle oggettive esigenze di servizio. 

Assenza per malattia 

Il giudice ha poi correttamente valorizzato il lungo periodo di assenza per malattia, durante il quale il dirigente ha continuato a maturare ferie senza poterle oggettivamente e incolpevolmente smaltire.  

La condanna 

In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Campobasso hdunque condannato l'Azienda Sanitaria al pagamento in favore dell’ex dirigente medico dell'indennità sostitutiva per i 44 giorni di ferie non godute.  

L'importo è stato quantificato in euro 12.760,40, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto al saldo.  

Il calcolo è stato ritenuto corretto in quanto basato sulla retribuzione giornaliera desumibile dai cedolini paga degli anni di riferimento (2023 e 2024), come puntualmente indicato dal ricorrente.  

Nello specifico: 

- per i 32 giorni residui del 2023, è stata applicata la retribuzione giornaliera di euro 288,04. 

- per i 12 giorni residui del 2024, è stata applicata la retribuzione giornaliera di euro 297,26. 

Consigli operativi per dirigenti e operatori sanitari 

La sentenza offre importanti spunti pratici per i dirigenti medici e, più in generale, per tutti gli operatori sanitari che si trovano a operare in contesti di carenza di organico.  

Per tutelare il proprio diritto alle ferie e, in subordine, all'indennità sostitutiva, qualora il rapporto fosse in procinto di cessazione, è consigliabile adottare alcune cautele, fra cui: 

  • Monitorare le proprie ferietenere un registro personale delle ferie maturate e non godute nel corso di ogni annualità
  • Presentare piani ferie in forma scrittaè sempre preferibile utilizzare strumenti (PEC, protocollo aziendale ecc..che possano confermare l’avvenuto adempimento.
  • Formalizzare le criticitàsegnalare sistematicamente e per iscritto ai propri superiori le carenze di organico e le difficoltà organizzative in cui si trova l’area di assegnazione.
  • Richiedere riscontri scrittiin caso di diniego verbale alla fruizione delle ferie, chiedere sempre una motivazione scritta che attesti le "imprescindibili esigenze di servizio". 
  • Non firmare rinuncenon sottoscrivere mai dichiarazioni di rinuncia alle ferie o alla relativa indennità. Il diritto è irrinunciabile e una rinuncia potrebbe essere dichiarata nulla, ma verrebbe comunque utilizzata dal datore in caso di contenzioso.
  • Conservare la documentazionearchiviare con cura tutta la corrispondenza (richieste, dinieghi, segnalazioni di criticità), i cartellini presenze e i cedolini paga. 


 




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