Collaboratore amministrativo in pensione riceve pagamento ferie non godute dalla sua ex azienda

Collaboratore amministrativo in pensione riceve pagamento ferie non godute dalla sua ex azienda

Sempre più spesso si registra la contumacia delle Aziende sanitarie nei procedimenti promossi dai loro ex dipendenti per ottenere il pagamento dell’indennità per le ferie non godute durante il servizio. 

La giurisprudenza ha tracciato ormai una linea talmente rigorosa, in termini di onere della prova a carico della parte datoriale, che verosimilmente si sceglie la strada di non presentarsi in giudizio, attendendo l’esito, spesso scontato, della condanna. 

È quanto recentemente avvenuto per un collaboratore amministrativo esperto, categoria DS, che vista trascurata la sua richiesta bonaria di pagamento dell’indennità sostitutiva per i 22 giorni di ferie non goduti prima del pensionamento, si è visto costretto ad adire il Tribunale del Lavoro di Castrovillari che, con sentenza n. 1957/2025 pubblicata lo scorso 22 dicembre, ha condannato l’ente alla liquidazione dell’indennizzo, con refusione integrale delle spese di lite sostenute.  

La richiesta del dipendente  

La vicenda trae origine dal fatto che, giunto in procinto dell’entrata in quiescenza ed avendo accumulato un consistente numero di giorni di ferie arretrati, il ricorrente aveva presentato formale istanza per poterne godere prima della definitiva cessazione dal servizio. 

Questa domanda veniva però respinta dall’allora Direttore del Distretto Sanitario di appartenenza, motivando la decisione con “improrogabili esigenze di servizio”. 

Raccolta la documentazione comprovante il numero di giorni di congedo ordinario non fruiti, il dipendente, ormai pensionato, avanzata reiterate richieste di monetizzazione, che rimanevano però completamente inascoltate. 

La contumacia della struttura sanitaria 

Resosi necessario il ricorso al contenzioso, l’ex collaboratore amministrativo riproponeva la medesima domanda richiedendo la condanna della sua ex datrice di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva, ma quest’ultima rimaneva contumace, preferendo non costituirsi nel processo. 

La causa giungeva quindi in decisione con la sola produzione documentale offerta dal ricorrente. 

Inquadramento giuridico 

Ricostruito il quadro giuridico afferente il tema decisorio, con conseguente richiamo al disposto di cui all’art. 7 della direttiva europea 2003/88/CE il giudice teramano si è soffermato sul testo dell’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, ripetutamente citato dalle aziende sanitarie per giustificare il mancato pagamento delle ferie non godute ai loro ex dipendenti, ricordando come l’interpretazione di questa disposizione – e quindi del divieto ivi previsto - debba essere accordata con i criteri sanciti dalla Corte Costituzionale (sent. n. 95/2016) tenuto conto che, al secondo comma, del richiamato art. 7 è sancito espressamente il diritto alla monetizzazione alla cessazione del rapporto di lavoro, sempreché il godimento effettivo sia stato impedito da cause non imputabili alla volontà del lavoratore.  

Su questo aspetto è più volte intervenuta la Corte di Giustizia Europea, da ultimo con le note pronunce del 2024, declinando alcuni principi fondamentali a cui anche i giudizi nazionali debbono attenersi in forza della loro efficacia vincolante. 

La previsione negoziale 

A ciò si aggiunge – secondo quanto riportato nella parte motivazionale – il disposto di cui all’art. 33 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, applicabile ratione temporis al caso concreto, secondo il quale le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, in via generale, non monetizzabili, “fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11”, per cui “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1. 

La condanna dell’Azienda 

Calati i principi che precedono sul caso concreto, il Tribunale di Castrovillaro ha giustamente rilevato come, non essendosi costituito nel processo, l’ente sanitario convenuto non solo non aveva fornito la prova, richiesta dalla giurisprudenza ormai consolidata, di aver consentito la fruizione delle ferie, avvisando il dipendente delle conseguenze della mancata fruizione, ma neppure contestato i conteggi monetari elaborati a sostegno della pretesa. 

Pertanto, calcolata l’indennità dovuta per i 22 giorni di ferie non godute sulla scorta della  retribuzione mensile complessiva, divida le 26 giornate lavorative e moltiplicata per 22, il Giudice ha quindi condannato l’ente sanitario, rimasto contumace, al pagamento del relativo importo economico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 c.p.c., con vittoria anche delle spese di lite sostenute per il giudizio. 

 

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