Ferie non godute: la Corte di Appello di Ancona rincara la condanna

Ferie non godute: la Corte di Appello di Ancona rincara la condanna

Dopo la sentenza n. 88/2025 con cui il Tribunale di Fermo, respingendo l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’Azienda sanitaria, aveva confermato il diritto dell’ex dirigente medico alla liquidazione dell’indennità per le ferie pregresse, condannandola altresì al pagamento  di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento, per averlo coinvolto in un giudizio con finalità meramente dilatorie, ed al versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, la Corte di Appello di Ancona si è dovuta occupare dell’appello presentato dalla stessa struttura, rigettandolo con sentenza n. 73 dello scorso 27 gennaio. 

Ebbene, le sorti del gravame sono state (se possibile) ancor più pesanti per l’amministrazione pubblica che, oltre a veder integralmente respinti tutti i motivi di gravame, è stata nuovamente condannata per lite temeraria, con conseguente pagamento di ulteriori 1.000,00 a favore del sanitario, nonché euro 500,00 ai sensi dell'art.96 quarto comma c.p.c. 

L’irrilevanza delle dimissioni volontarie 

Con il primo motivo di appello, la struttura contestava la decisione di prime cure perché, a suo dire, non avrebbe adeguatamente valorizzato la circostanza, per cui la cessazione del rapporto fosse stata provocata dalla libera scelta del dirigente medico di dimettersi dopo aver goduto di un periodo di aspettativa di 6 mesi, regolarmente autorizzato, per cui la mancata fruizione delle ferie arretrate doveva a ciò imputarsi, e non alla parte datoriale. 

Richiamati i principi adottati in materia dalla Corte di Giustizia europea, di fatto pienamente accolti dalla Corte di Cassazione, il Collegio ha ritenuto completamente infondata la tesi sostenuta dall’Azienda sanitaria, ricordandole come non avesse fornito alcuna  dimostrazione di aver formalmente invitato il proprio dirigente a fruire delle ferie arretrate, anzi risultando agli atti prova documentale di diverse richieste del medico, tutte sempre respinte dal suo superiore gerarchico per ragioni di servizio causa grave carenza di Dirigenti”. 

Questa situazione di particolare criticità organizzativa risultava peraltro ampiamente nota, come veniva ulteriormente avvalorato da altri provvedimenti amministrativi, fra cui, addirittura, alcuni di questi con cui gli era stato comandato di prestare servizio per “garantire la continuità assistenziale del reparto. 

Nessuna prova del datore di lavoro 

Per il dipendente, la Corte ha quindi ricordato come fosse sufficiente, per poter reclamare il pagamento dell’indennità sostitutiva, che avesse formulato una richiesta in tal senso e che la stessa fosse stata rigettata dall’amministrazione, per cui, non avendo quest’ultima fornito la prova a suo carico, corretta è stata ritenuta la decisione del Tribunale di primo grado, che aveva imputato a quest’ultima la responsabilità per il mancato godimento delle ferie, condannandola al pagamento dell’indennizzo calcolato sui giorni risultanti dai cartellini. 

Ferie non godute: indennizzate anche le festività soppresse

Da segnalare come, nel computo liquidativo, siano confluiti anche i giorni corrispondenti alle festività soppresse, siccome riportate dal cartellino relativo al periodo di riferimento, in aderenza ai principi affermati dalla Corte di Cassazione che, con pronuncia n. 8926/24, ha ribadito che “nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. 

Lite temeraria: conferma ed ulteriore condanna per l’AST 

Stesso esito per gli ulteriori motivi di censura, mossi dalla struttura avverso la decisione di primo grado, laddove è stata confermata sia la condanna al pagamento delle spese, non potendosi aggravare in alcun modo la posizione del medico costretto ad adire le vie giudiziarie per far valere i propri diritti, sia la condanna per responsabilità aggravata. 

A tal proposito, la Corte ha nuovamente censurato la condotta aziendale, che non si è diligentemente adoperata per prendere atto della completa insostenibilità delle proprie posizioni agendo – come si legge – senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per avvedersi della totale carenza di fondamento dell'opposizione, tenuto conto della giurisprudenza consolidata formatasi in subiecta materia. 

Tutto ciò ha quindi condotto, oltre al rigetto dell’interposto gravame, con conferma del diritto del sanitario al pagamento dell’indennizzo per le ferie non godute, all’ulteriore rimborso delle spese legali sostenute in appello, con ulteriore riconoscimento della responsabilità aggravata a carico dell’Azienda per lite temeraria. 

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