Sanità: le dimissioni volontarie non fanno perdere il diritto alla monetizzazione

Sanità: le dimissioni volontarie non fanno perdere il diritto alla monetizzazione

La categoria dei lavoratori impegnati nella Sanità, a differenza degli altri settori del pubblico impiego (insegnanti, in testa) sono spesso poco e male informati sui loro diritti, non avendo precisa conoscenza non soltanto dei contenuti, ma soprattutto del loro controvalore economico.

Con questo deficit di informazione diventa, chiaramente, improbabile una corretta gestione dei propri interessi, soprattutto quando si devono assumere decisioni rilevanti, come ad esempio presentare le dimissioni per intraprendere una nuova esperienza lavorativa.

Tempo fa, in un sondaggio riportato da organismi di categoria, si leggeva come, soltanto la classe medica, avesse maturato nel corso degli anni di servizio, più di 5 milioni di ferie non godute che, di fatto, non hanno certamente trovato il giusto riconoscimento economico, probabilmente anche a causa di un non ottimale livello informativo e della scarsa fiducia nel lavoro della magistratura che, invece, da diversi anni va attribuendo risarcimenti davvero importanti.

Dimissioni volontarie e ferie non godute: il falso mito della perdita automatica

Una delle situazioni classiche, dove si registra un tasso più elevato di inconsapevolezza, è propriamente quella che si realizza nel momento in cui il sanitario, quale che sia il suo ruolo, decide di presentare le dimissioni per intraprendere un’altra esperienza lavorativa, pubblica o privata.

Un gran numero di persone ritiene, a torto, che i giorni di ferie accumulati durante il servizio debbano essere inesorabilmente perduti a cagione del fatto che la cessazione del rapporto discenderebbe dalla libera scelta del lavoratore di interromperlo, sicchè all’Azienda non potrebbe imputarsi alcuna responsabilità per il loro mancato godimento.

Questa impostazione è del tutto fuorviante, e comunque inammissibile, non tenendo conto dei principi regolatori della materia, alla luce delle indicazioni interpretative dettate dalla migliore giurisprudenza comunitaria e nazionale espressasi sul punto.

La Cassazione chiarisce: dimettersi non significa rinunciare alle ferie maturate

La Corte di Cassazione ha più volte enunciato il proprio pensiero riguardo alla situazione particolare del dipendente pubblico che, anziché giungere al termine del proprio rapporto lavorativo per aver maturato i requisiti del pensionamento, si dimetta volontariamente.

Nello specifico, vale ricordare proprio il caso risolto con l’ordinanza n. 32087/2023, relativa ad un dirigente medico che, dopo le dimissioni, aveva richiesto alla sua ex Azienda il pagamento dell’indennizzo previsto per 157 giorni di ferie non godute.

Con questa pronuncia (poi seguita da altre analoghe), la Cassazione, contestando la tesi dell’implicita rinuncia alla monetizzazione insita nella scelta volontaria di recedere dal contratto di lavoro, ha voluto affermare che “la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.

Nello specifico delle dimissioni volontarie, la Corte ha quindi ricordato come si tratti di “atto volontario posto dalla disciplina (D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8) sullo stesso piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro”, non potendosi leggere in questo alcuna valenza di rinuncia implicita, rimanendo ferma la necessità, per l’Azienda datrice di lavoro, di fornire anche in queste ipotesi estintive rigorosa dimostrazione dei presupposti che precedono.

Una nuova conferma dai tribunali: vittoria di un dirigente medico dimissionario

Proprio in questi giorni, si è registrata l’ennesima sentenza favorevole per il mondo sanitario, a conferma che la questione risulta, da un punto di vista strettamente giuridico, ormai definitivamente appianata, essendo chiare le condizioni che consentono al dipendente di accedere al pagamento dell’indennizzo per le ferie non godute durante gli anni di servizio.

Questa volta a raccogliere il giusto ristoro economico è stato un dirigente medico specialista in Medicina Interna che, cessato dal rapporto di lavoro a seguito delle presentate dimissioni, lamentava un arretrato di giorni di congedo ordinario, di cui non si era potuto avvalere durante i trascorsi anni di servizio.

L’Azienda sanitaria, seppur ritualmente convenuta, non si è neppure costituita in giudizio, per cui la causa nel giro di pochissimi mesi è giunta in decisione sulla scorta delle allegazioni contenute nell’atto di ricorso, corredate dalla relativa produzione documentale offerta dal sanitario.

Il principio chiave ribadito dal giudice: l’onere della prova grava sull’Azienda

Nel motivare la decisione, la Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari (sent. 1837/2025 pubblicata lo scorso 22 dicembre) ha ricordato innanzitutto come “il dirigente medico che sia sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro”.

È quindi l’Azienda a dover dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie vegano effettivamente godute, trattandosi di un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore. 

In più occasioni – riprende la decisione – la Cassazione ha messo in evidenza il ruolo primario rivestito dal datore di lavoro, che deve assicurarsi, in modo concreto ed in piena trasparenza, che “il lavoratore sia posto nelle condizioni di poter fruire delle ferie, se necessario, invitandolo formalmente alla fruizione delle stesse tramite una comunicazione “accurata e in tempo utile”, informandolo sulle conseguenze della mancata fruizione, pena l’indennità alla cessazione” (Cass. 13613/2020; Cass. 18140/2022, Cass. 21780/2022).

Come si calcola l’indennità per le ferie non godute: criteri e voci retributive

Nel caso specifico, viene altresì offerta un’ipotesi di calcolo del controvalore economico rispetto ai 79 giorni di ferie arretrati, tenuto conto delle rispettive annualità in cui gli stessi erano maturati (dal 2020 al 2023 inclusi).

Secondo l’apprezzamento giudiziale, l’indennità deve quindi determinarsi ricorrendo ai criteri retributivi previsti dall’allegato 3 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005, come richiamato dall’art. 33 del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019, commi 1 e 13, dimodocchè il controvalore unitario del singolo giorno, da moltiplicarsi successivamente per il numero totale delle ferie non godute, è stato calcolato prendendo a base del conteggio la retribuzione base mensile, l’indennità di specificità medica, l’indennità di esclusività e quella relativa alla retribuzione di posizione.

La condanna dell’Azienda: risarcimento, interessi e spese legali

All’esito del ragionamento giuridico e dei calcoli effettuati, il Tribunale ha quindi condannato l’Azienda sanitaria, rimasta contumace, al pagamento a favore del medico di quasi 17 mila euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva per i 79 giorni di ferie arretrati e non goduti al momento delle dimissioni volontarie presentate, oltre al rimborso integrale delle spese legali sostenute per il processo.

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