Dimissioni volontarie? Al medico va riconosciuta la monetizzazione delle ferie arretrate

Dimissioni volontarie? Al medico va riconosciuta la monetizzazione delle ferie arretrate

Nei corridoi dei nostri ospedali capita, sempre più spesso, di raccogliere informazioni e suggerimenti legali che risultano, alla prova dei fatti, completamente errati, se non addirittura distorti da una cattiva comprensione dei principi che regolano taluni aspetti del pubblico impiego.

Dirigenti medici che, volendosi dimettere, vengono malamente consigliati di astenersi dal richiedere l’indennità per le ferie arretrate perché, come si ascolta durante le consulenze prestate dagli esperti di C&P, non è dovuta in quanto, per il loro ruolo, avrebbero potuto liberamente richiederle e comunque è stata una loro libera scelta quella di porre fine al rapporto.

Proprio di recente, il Tribunale del Lavoro di Roma, con la sentenza n. 3489/26 pubblicata il 24 marzo scorso, ha affrontato proprio queste tematiche, dando ragione alle pretese di un dirigente medico, a cui è stato pienamente riconosciuto il diritto alla monetizzazione dei 68 giorni di ferie arretrati, con reiezione di tutte le argomentazioni opposte dall’azienda sanitaria resistente per non pagare.

Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso giudiziale depositato da un dirigente medico di 1 livello che, presentate dimissioni volontarie con rispetto del preavviso contrattuale, reclamava il pagamento dell’indennità sostitutiva dei 68 giorni di ferie arretrati, come risultanti dal cartellino presenze relativo all’ultimo mese di servizio.

La difesa dell’Azienda

Di contro, l’amministrazione datoriale si costituiva in giudizio contestando fermamente la pretesa della sua ex dipendente sostenendo, da un canto, che non le aveva mai impedito di fruire dei congedi ordinari e, dall’altro, che avrebbe comunque potuto accedere liberamente al beneficio, essendo tenuta soltanto a comunicare i periodi di riposo prescelti, senza dover ricevere alcuna approvazione formale.

Infine, contestava come alcun diniego fosse stato opposto dall’Azienda rispetto al godimento delle ferie, né tantomeno risultava dimostrata, da parte del sanitario, l’effettiva sussistenza di problematiche di organico talmente gravi da giustificare la rinuncia alle ferie.

Il quadro normativo di riferimento

Anticipando il giudizio di fondatezza della domanda formulata dal medico, il Tribunale ha quindi ripercorso con estrema lucidità gli approdi giurisprudenziali che, nel corso dell’ultimo decennio, sono andati a costruire lo schema di riferimento per la risoluzione delle dispute sulla monetizzazione delle ferie annuali nel pubblico impiego.

Posti i capisaldi normativi rintracciati, a livello nazionale, nell’art. 36 Cost. e nell’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 ed europeo nell’art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell’art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE, si è doverosamente indugiato sulla portata dell’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012.

Il divieto di monetizzazione: da regola ed eccezione

Questa norma, che in estrema sintesi prevede una sorta di divieto alla monetizzazione delle ferie non godute, è stata fatta oggetto di numerosi interventi interpretativi, da principio a livello costituzionale (sent. 95/2016) e poi, come noto, a seguito di due conseguenziali pronunce della Corte di Giustizia europea (sent. 18/1/2024, C-218/22, sent. 24/07/2024, C-689/22), che ne hanno drasticamente ridotto la sua portata applicativa.

In estrema sintesi, si è pervenuti al convincimento per cui la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite alla cessazione del rapporto di lavoro è ipotizzabile soltanto nel caso in cui l’Azienda fornisca la prova, di regola documentale, di aver messo il lavoratore nelle migliori condizioni per esercitare il diritto in costanza di rapporto, fornendogli adeguata e trasparente informazione sia riguardo alla necessità di fruirne, sia  delle conseguenze della scelta di non goderne entro un tempo prestabilito, ivi inclusa la perdita della possibile indennità sostitutiva.

Pertanto – come afferma chiaramente il Giudice capitolino – “non ha rilevanza, ai fini della corresponsione del beneficio economico succedaneo, il motivo per il quale il rapporto di lavoro è terminato, rilevando unicamente le condizioni della cessazione del contratto e del mancato godimento delle ferie al termine di questo, come si evince dall’art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE”.

Il richiamo alla Cassazione 2025

Condensate le linee guida da applicare, il Tribunale ha quindi fatto esplicito riferimento ai più recenti arresti giurisprudenziali del 2025 (Cass. n. 5496/25, Cass. n. 20444/25), ricordando che: “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento; il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l’avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.

Il CCNL

Andando, così, ad approfondire questi aspetti relativamente alla specifica posizione del dirigente medico di primo livello, il Giudice ha ricordato che, proprio in un caso analogo, la Cassazione aveva avuto modo di affermare che “l'art. 21, comma 13, CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria (che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente) va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all'art. 36 Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere”.

La decisione

Ricostruito correttamente il quadro normativo e giurisprudenziale conseguente, si è quindi osservato come, contrariamente alle infondate contestazioni aziendali, fosse proprio quest’ultima ad essere gravata dall’onere probatorio, che di fatto non minimamente assolto, nonostante avesse ricevuto la comunicazione delle dimissioni in tempo utile per potersi attivare affinchè il sanitario potesse godere regolarmente dei giorni di ferie residui.

La condanna

In conclusione, ritenute completamente infondate le tesi sostenute dall’Azienda Ospedaliera, il Giudice del Lavoro di Roma ha accertato il diritto dell’ex dirigente medico alla monetizzazione delle 68 giornate di ferie non godute, condannandola al pagamento in suo favore di quasi 18 mila euro, inclusi gli interessi legali dalla cessazione del servizio al soddisfo, e con rimborso integrale delle spese legali sostenute per il processo.

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