Dimissioni volontarie e rinuncia: che fine fanno le ferie arretrate?
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Dal mondo del pubblico impiego, giungono quotidianamente ai consulenti legali di Consulcesi & Partners richieste di coloro (medici, infermieri, tecnici di laboratorio, fisioterapisti ecc….) che, intenzionati a dimettersi per intraprendere un nuovo percorso lavorativo, ricercano informazioni circa il destino dei giorni di ferie accumulati durante il servizio, così da potersi attivare secondo correttezza e buona fede, senza però rischiare di veder compromessi i propri legittimi diritti.
Le risposte che raccolgono nei corridoi delle strutture a cui sono assegnati, e talvolta dagli uffici preposti alla gestione del personale, sono infatti incomplete, contraddittorie, se non addirittura evasive, soprattutto in considerazione del fatto che, se non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, le stesse andrebbero di regola monetizzate da parte dell’Azienda, contrariamente a quanto ancora riferito da alcune amministrazioni, complice una lettura incongrua e restrittiva del quadro normativo attualmente vigente.
Indennità sempre dovuta
La questione del riconoscimento dell’indennità economica al dipendente dimissionario è già stata ampiamente dibattuta, e peraltro definitivamente risolta, dalla Corte di Cassazione che, in diverse occasioni e sulla scorta delle indicazioni scaturite dalle decisioni europee, ha avuto modo di ricordare che “la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (fra le tante e più recenti, Cass. Civ. Lav. n. 16772/2025, Cass. Civ. Lav. n. 9982/2024; Cass. Civ. n. 9993/2024; Cass. Civ. Lav. n. 14083/2024; Cass. Civ. Lav. n. 27496/2024).
Prendendo quindi le distanze da qualsiasi interpretazione, che voglia identificare nella formalizzazione delle dimissioni una rinuncia, ancorchè implicita, al godimento del diritto alle ferie arretrate (che, di fatto, include anche il pagamento del relativo indennizzo in caso di mancata fruizione al termine del rapporto), si è quindi specificatamente affermato come tale iniziativa non potrebbe giammai leggersi in questo senso, trattandosi di “atto volontario posto dalla disciplina (D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8) sullo stesso piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro” (Cass. Civ, Lav. ord. n. 32087/2023).
Giurisprudenza recente
Proprio nel corso dell’anno appena concluso, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di questo tema riconoscendo, ancorchè in una fattispecie parzialmente diversa, il diritto alla monetizzazione anche in presenza di dimissioni, poiché è il comportamento datoriale quello che, se adeguato e conforme ai precetti imposti, potrebbe semmai condurre a valutare la successiva condotta del lavoratore.
I motivi relativi alla cessazione del rapporto per fatto riferibile al lavoratore (dimissioni, licenziamento etc.) non hanno quindi “rilievo causale, perché rileva oggettivamente soltanto che quel comportamento di invito ed avviso vi sia stato o meno e ciò a preminente tutela del diritto alle ferie o alla fruizione dell’indennità succedanea, non suscettibili di essere subordinati ad altre condizioni” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 20444/2025)
Pertanto, la sola circostanza che il lavoratore si sia dimesso volontariamente non è sufficiente a fargli perdere automaticamente il diritto all'indennità, se il datore di lavoro non ha preliminarmente adempiuto agli obblighi informativi e di messa in condizione del lavoratore di poter utilmente fruire del periodo di riposo retribuito (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 20444/2025, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 13691/2025).
La rinuncia alle ferie
Ciò detto, viene spesso denunciato dai dipendenti sanitari che, in sede di comunicazione delle dimissioni, sarebbe loro “imposta” la compilazione di moduli prestampati, appositamente predisposti dall’Azienda di appartenenza (e quindi non modificabili), all’interno dei quali è presente una clausola di preventiva rinuncia alle ferie arretrate, ovvero alla loro eventuale monetizzazione in caso di mancato godimento entro il termine prefissato per la conclusione del rapporto.
Innanzitutto, va ricordato che il diritto alle ferie è un principio fondamentale e irrinunciabile, come tale riconosciuto sia a livello costituzionale (art. 36, comma 3), che comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), nonché internamente ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
L'art. 2113 c.c. sancisce, inoltre, l'invalidità delle rinunce e delle transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi per cui, venendo in rilievo un’indennità patrimoniale connessa ad un diritto irrinunciabile (come è considerato quello alle ferie), tale iniziativa potrebbe avere effetto soltanto se effettuata in "sede protetta".
Impugnabilità della rinuncia
Pertanto, un modulo di dimissioni predisposto dall’azienda datrice di lavoro, che contenga una rinuncia automatica all’indennità sostitutiva qualora dovessero residuare, alla cessazione del rapporto di lavoro, giorni di ferie non fruiti, potrà essere legittimamente impugnato dal dipendente, sostenendone il contrasto con i principi sanciti dalla normativa europea, siccome declinati nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia.
Una rinuncia del lavoratore, infatti, non potrebbe giammai sanare l'inadempimento datoriale, rispetto a quanto posto a suo carico dalla giurisprudenza formatasi in tema di monetizzazione dei congedi ordinari, né tantomeno privare il lavoratore di una tutela che il diritto europeo considera fondamentale per la sua salute e sicurezza.
Un suggerimento pratico
Per ovviare a questa eventualità, si possono dunque suggerire alcune pratiche soluzioni.
La prima è, senz’altro, quella di inviare, a mezzo Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Azienda di appartenenza una comunicazione contenente la formalizzazione delle proprie dimissioni indicando, oltre ai requisiti di prassi (termine di preavviso e di cessazione dal servizio ecc…), anche i giorni di ferie arretrati non goduti dichiarandosi, nel contempo, disponibili alla loro eventuale fruizione secondo un piano di smaltimento appositamente concordato, ovvero richiedendo, in difetto, il pagamento dell’indennità parametrata ai giorni che dovessero residuare al termine del servizio.
Qualora venga richiesta la compilazione di un modulo predisposto dall’Azienda, avere cura di verificarne l’intero contenuto individuando, con l’ausilio di un esperto in materia, la presenza di clausole che potrebbero incidere negativamente sulla propria sfera di interessi, prerogative e diritti, così da apportare, o quantomeno richiedere all’amministrazione di inserire, modifiche e/o integrazioni testuali a salvaguardia di future pretese, che in ogni caso andranno espressamente riservate all’esito della cessazione dal rapporto.