Carenze di organico? Le ferie arretrate si pagano
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Sempre più spesso, giungono alla consulenza del team legale di Consulcesi & Partner le richieste dei medici e degli operatori sanitari che denunciano croniche carenze di organico nei reparti a cui sono assegnati, alle quali sono costretti a far fronte sia incrementando i turni di lavoro, che riducendo e richieste di accesso ai periodi di congedo ordinario a loro disposizione.
Un sommerso di arretrato, di cui si parla ben poco, e che va registrando picchi numerici davvero importanti giungendo, se è vero come è vero, in talune occasioni a superare i 100 mila giorni di ferie accumulati negli anni dal personale in forza ad una singola azienda.
Ebbene, malgrado tutto ciò, ancora oggi si assiste al comportamento di alcune amministrazioni che, dopo aver richiesto questo surplus lavorativo ai loro dipendenti accumulando, non certo per responsabilità imputabili a quest’ultimi, migliaia di giornate di congedo non assegnate, vorrebbero finanche negare il pagamento del giusto ristoro economico.
Proprio di recente, il Tribunale del Lavoro di Roma, con la sentenza n. 291 pubblicata lo scorso 14 gennaio, ha affrontato il tema, dando ragione alle pretese di un dirigente medico, a cui è stato pienamente riconosciuto il diritto alla monetizzazione dei 22 giorni di ferie arretrati, con reiezione di tutte le argomentazioni opposte dall’azienda sanitaria resistente per non pagare.
Il caso
La vicenda trae origine dal ricorso giudiziale depositato da un dirigente medico che, a seguito di pensionamento, aveva reclamato il pagamento dell’indennità per i giorni di congedo a cui non aveva potuto accedere a causa della carenza di organico, più volte segnalata agli organi preposti, che, di fatto, era composto da 2 medici strutturati ed altri 3 a contratto, peraltro impegnati a sostegno di varie aree. Di contro, l’amministrazione datoriale si costituiva in giudizio contestando fermamente la pretesa del suo ex dipendente sostenendo, da un canto, come non avesse fornito alcuna prova delle riferite carenze di organico e, dall’altro, che non avesse formulato alcuna richiesta di godimento delle ferie arretrate, sicchè a suo parere l’indennizzo non sarebbe stato in alcun modo dovuto, anche in ragione del divieto imposto dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012.
I richiami normativi giurisprudenziali
Anticipando il giudizio di fondatezza della domanda formulata dal medico, il Tribunale ha quindi ripercorso sapientemente le linee interpretative che, nel corso degli anni, si sono andate via via consolidando circa i principi espressi dalla normativa nazionale ed europea sul diritto alle ferie annuali retribuite.
In estrema sintesi, si è ricordato che i capisaldi normativi sono da rintracciarsi, da un canto, nell’art. 36, comma 3, della Costituzione e nell’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003, e dall’altro nell’art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE.
Queste previsioni sanciscono, in buona sostanza, la natura fondamentale del diritto alle ferie e, per l’effetto, la conseguente irrinunciabilità da parte del lavoratore.
Avendo l’azienda invocato l’applicazione del divieto di monetizzazione sancito dall’art. 5, comma 8, del citato D.L. 95/2012, il Giudice ha ricordato come tale norma, pur resistendo alla censura di illegittimità costituzionale, sia stata interpretata dalla stessa Corte (sent. 95/2016) nel senso che l’indennizzo non può essere negato al lavoratore incolpevole, dovendo sempre garantirsi il legittimo accesso ai congedi previsti dalle norme.
Nel tempo, grazie all’opera chiarificatrice della Corte di Giustizia Europea (da ultimo, con 2 sentenze rese nel 2024 proprio con riferimento alla citata normativa nazionale), questi criteri sono stati sempre più precisati, fino al punto di costruire un quadro applicativo piuttosto solido e favorevole per il lavoratore. Si è quindi giunti ad affermare che deve ritenersi contraria agli obiettivi eurounitari qualsiasi disposizione, o prassi, che comporti la perdita delle ferie se il lavoratore non ne abbia fatto espressa richiesta in precedenza e, soprattutto, senza aver prima verificato che il datore di lavoro non abbia posto il dipendente nelle condizioni di poterne fruire, avvertendolo in modo adeguato delle conseguenze della sua eventuale decisione di non goderne.
Il richiamo alla Cassazione 2025
Condensati i più recenti approdi giurisprudenziali, il Tribunale ha quindi fatto esplicito richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 c.p.c., al contenuto dell’ultima ordinanza n. 18889/2025, ricordando che: “Il dirigente che al momento della cessazione del rapporto non ha fruito delle ferie ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo”.
Inoltre, con riferimento alla sempre discussa questione dell’autonomia dirigenziale, si è volutamente rievocato il principio per cui “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento”.
La decisione
Ricostruito correttamente il quadro normativo e giurisprudenziale conseguente, il Giudice ha quindi ricordato come, contrariamente alle attee aziendali, fosse proprio quest’ultima ad essere gravata dall’onere probatorio dovendo dimostrare, per andare esente da condanna, cosa avesse concretamente fatto affinchè il sanitario potesse godere regolarmente dei giorni di ferie e quali fossero stati i rapporti fra la denunciata carenza di organico, non certamente imputabile al dipendente, e la necessità di garantire il mantenimento dei servizi sanitari.
Su tali premesse, si è quindi deciso, in prima battuta, che la questione della mancata richiesta del medico di poter godere delle ferie arretrate fosse completamente irrilevante, a nulla interessando che, durante il servizio, costui le avesse o meno richieste.
Inoltre, e per quel che più importa, l’Azienda non ha fornito la benchè minima prova di aver assunto iniziative organizzative mirate a consentire al sanitario di poter accedere al periodo di ferie, rimasto inevaso, né tantomeno di averlo tempestivamente invitato a goderne entro un determinato periodo, avvertendolo delle conseguenze del sua eventuale inerzia.
La condanna
In conclusione, ritenute completamente infondate le tesi sostenute dall’Azienda Ospedaliera, il Tribunale del Lavoro di Roma ha accertato il diritto dell’ex dirigente medico alla monetizzazione dei 22 giornate di ferie non godute, con conseguente condanna della medesima struttura pubblica al pagamento della relativa indennità sostitutiva, oltre accessori di legge, e con rimborso integrale delle spese legali sostenute per il processo.