Ferie non godute: il Tribunale di Perugia condanna Università e Azienda ospedaliera a pagare 50 mila euro al professore convenzionato
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Con la sentenza n. 331/2026, depositata il 30 giugno 2026, la Sez. Lavoro del Tribunale di Perugia ha accolto il ricorso di un professore universitario con funzioni di dirigente medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, riconoscendogli il diritto all'indennità sostitutiva per 260 giorni di ferie maturate e non godute nel periodo compreso tra il 2011 e il 2021.
L’Università e l’Azienda ospedaliera sono state condannate in solido al pagamento di oltre 50 mila euro, cui sommarsi interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite liquidate in quasi 5 mila euro.
Tre gli aspetti di rilievo della decisione:
1. Si ribadisce che il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego non ha portata assoluta e non può essere opposto al lavoratore quando la mancata fruizione non sia a lui imputabile;
2. Si chiarisce che il mero richiamo alla qualifica dirigenziale non basta a escludere l'indennità, ove il dirigente non fosse titolare di un'effettiva e autonoma capacità di autoattribuirsi le ferie;
3. Si afferma la responsabilità solidale e concorrente dell'Azienda ospedaliera e dell'Università nei rapporti convenzionati, superando i frequenti rimpalli di competenza tra i due enti.
Il caso concreto
Il ricorrente era professore associato a tempo pieno presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia e, in parallelo, svolgeva attività assistenziale in regime di convenzione con l'Azienda ospedaliera, quale Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa, fino al collocamento a riposo in data 1° novembre 2021.
Dopo la cessazione del rapporto, il cattedratico aveva chiesto a entrambi gli enti la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione in ordine a:
- estratto ferie non godute ed eccedenze orarie;
- cedolini paga anno 2021;
- estratti cartellini marcatempo anni 2011-2021.
La risposta dei due enti aveva dato vita ad un rimpallo di competenze e responsabilità.
L’Azienda ospedaliera aveva infatti risposto che, essendo il ricorrente dipendente dell'Università, a quest'ultima competeva la gestione giuridico-economica del rapporto mentre, di contro, l'Università aveva a sua volta dichiarato che, trattandosi di personale medico in convenzione, la gestione dei cartellini e delle ferie era effettuata dalla sola Azienda, in quanto il docente universitario non era soggetto al sistema di rilevazione delle presenze ateneo.
Normativa e giurisprudenza sulle ferie non godute nel pubblico impiego: il quadro di riferimento
Il punto di partenza è il principio, sancito dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2109 c.c., per cui il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito, di cui non può privarsi. La sentenza di Perugia richiama espressamente questo fondamento, qualificando il diritto alle ferie come irrinunciabile, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa.
L'art. 2109 c.c. precisa inoltre che il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al dipendente il periodo stabilito per il godimento delle ferie, con conseguente obbligo non solo di consentirle ma di programmarle e comunicarle.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 ha poi introdotto nel pubblico impiego il divieto generale di corrispondere trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi e permessi non fruiti.
Tuttavia la norma non può essere letta in termini assoluti: la Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità ne hanno progressivamente ridimensionato la portata, escludendone l'applicazione quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore.
Il Tribunale di Perugia recepisce questa lettura, affermando che “il divieto di monetizzazione va interpretato alla luce della più recente giurisprudenza nazionale e eurounitaria”.
L'apporto della giurisprudenza eurounitaria e della Cassazione
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che il lavoratore perde il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto soltanto se il datore di lavoro dimostra di avere messo il dipendente in condizione di goderne concretamente, invitandolo formalmente e avvisandolo in modo accurato e tempestivo della possibile perdita del diritto.
La Corte di cassazione, nei pronunciamenti richiamati direttamente in sentenza (Cass. Sez. L. nn. 13613/2020, 6493/2021, 18140/2022, 21780/2022; Cass. Sez. 6-L n. 29844/2022), ha ribadito che “nel caso di dirigente che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, anche qualora non ne abbia fatto richiesta, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro”.
I motivi della decisione del Tribunale di Perugia
Il Tribunale qualifica correttamente la domanda non come controversia sul rapporto pubblicistico universitario in senso stretto, ma come azione avente a oggetto spettanze economiche derivanti dall'attività di dirigente medico svolta nell'ambito dell'Azienda ospedaliera, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Viene quindi valorizzato il Protocollo generale di intesa tra Azienda ospedaliera e Università, che prevede l'applicazione al personale universitario convenzionato delle norme previste per il personale dirigente del Servizio sanitario nazionale.
In concreto, viene stabilita una dotazione organica unica, il medesimo trattamento giuridico dei dirigenti medici, l’inserimento nei turni dell'unità operativa ed, infine, la rilevazione delle presenze con i medesimi sistemi automatizzati in uso per il personale dipendente dell'Azienda.
Da questa integrazione organizzativa il giudice ricava la piena applicabilità, al caso concreto, dei principi elaborati per la dirigenza sanitaria pubblica in materia di ferie non godute, con conseguente validità dei prospetti estratti dai sistemi in uso presso l’Azienda quale prova documentale dell’effettivo mancato godimento delle ferie arretrate.
Il nucleo centrale della pronuncia è il seguente: poiché il diritto alle ferie è irrinunciabile, il datore di lavoro deve dimostrare di avere esercitato la propria capacità organizzativa e i propri doveri di vigilanza e indirizzo, in modo da consentire l'effettivo godimento del riposo annuale.
In particolare, sull’azienda grava l’onere di “provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa ed in specie i suoi doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute, assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento e formalmente invitando il lavoratore a fruire delle ferie”.
La qualifica dirigenziale non esclude automaticamente l'indennità
Il Tribunale recepisce il principio per cui il rigore maggiore — riservato ai dirigenti titolari del potere di autoattribuirsi le ferie senza ingerenze — non si applica ai dirigenti inseriti in strutture organizzative complesse e soggetti a vincoli gerarchici o autorizzativi. L'autonomia effettiva del dirigente nella gestione feriale deve essere specificamente provata e non può essere presunta dalla sola qualifica formale.
Assenza di prova dell'invito formale a fruire delle ferie
Elemento decisivo ai fini dell’accoglimento della pretesa dell’universitario convenzionato ridiede nel fatto che il datore di lavoro non ha dimostrato di avere invitato il ricorrente a fruire delle ferie.
In difetto di tale prova, il diritto all'indennità sostitutiva resta integro, in applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione e dalla Corte di giustizia UE.
Responsabilità solidale e concorrente di Università e Azienda ospedaliera
La sentenza affronta con chiarezza il tema della legittimazione passiva nei rapporti convenzionati, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. nn. 8521/2012 e 9279/2016) e della sezione lavoro (Cass. nn. 18446/2023, 13399/2023, 14047/2015, 5325/2014), per cui: “Il personale universitario strutturato nel S.S.N., pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517/1999, è passivamente legittimata (in via concorrente e solidale con l'Università datrice di lavoro) rispetto alla domanda del dipendente universitario avente ad oggetto spettanze retributive”.
Focus operativo: cosa fare se si hanno ferie non godute nel pubblico impiego
La prova del monte ferie non fruito è il primo presupposto dell'azione. È importante raccogliere e conservare:
- estratti ferie aggiornati a ogni anno di competenza;
- cartellini marcatempo o report dal sistema di rilevazione presenze;
- prospetti presenze annuali;
- cedolini paga, con evidenza delle voci relative alle ferie;
- eventuali autorizzazioni o dinieghi di ferie;
- comunicazioni interne sulla pianificazione annuale dei congedi.
In difetto, sarà possibile avanzare formale istanza di accesso agli atti, possibilmente con l’ausilio di un avvocato, iscritto al relativo albo, così da ottenere la necessaria prova documentale dell’avvenuta cessazione del rapporto e dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il servizio.
Sarà poi l’Azienda a dover dimostrare di aver correttamente assolto i propri obblighi, svolgendo idonea programmazione delle ferie del personale, vigilando sull’effettiva fruizione, fornendo un’informazione puntuale al lavoratore ed invitandolo, in caso di residui rimasti arretrati, formalmente a godere del riposo residuo prima della cessazione del rapporto, avvertendolo in modo esplicito della possibile perdita del diritto, anche in via monetaria, in caso di protratta inerzia.
Se di tali atti non vi è traccia documentale, la posizione del lavoratore risulta strutturalmente solida.
Non dare mai per scontato che il divieto di monetizzazione escluda ogni pretesa
Il principale ostacolo che le amministrazioni pubbliche oppongono a queste richieste è il divieto di monetizzazione previsto dal d.l. n. 95/2012, ma questa sentenza conferma che tale divieto non ha portata assoluta.
Quando il mancato godimento non è imputabile al lavoratore o il datore non prova di avere adempiuto ai propri obblighi, l'indennità sostitutiva può e deve essere riconosciuta.
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