Ferie non godute: C&P continua a vincere
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E' di qualche giorno fa, la notizia dell’ennesimo successo di Consulcesi & Partner sul tema del riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ad un dirigente medico apicale.
Una battaglia legale che, da anni, viene portata avanti con coraggio a favore di tutti i dipendenti del pubblico impiego, soprattutto a favore di coloro che, soprattutto in ambito sanitario, si sentono troppo spesso qualsivoglia emolumento economico, con motivazioni del tutto prive di fondamento.
È quello che abbiamo registrato, ancora una volta, nel caso di un ex direttore di UOC che, maturati i requisiti per il pensionamento, aveva richiesto la monetizzazione delle giornate di ferie non godute, inclusa una festività soppressa, ricevendo risposta negativa.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza 3768/2026 del 2 ottobre scorso, ha motivatamente respinto le argomentazioni sostenute dall’Azienda Sanitaria per non pagare, riconoscendo sull’an debeatur la correttezza della ricostruzione giuridica prospettata dalla difesa del ricorrente.
La tesi dell’Azienda sanitaria
Ciò che rileva in questa pronuncia, esemplare nel suo svolgimento sui presupposti del diritto reclamato dall’ex dirigente medico, si annida proprio nel puntuale contrasto nei confronti di due delle eccezioni, che vengono tipicamente sollevate dalle Aziende per negare ogni liquidazione, e che (purtroppo) molti dipendenti, malamente informati, suppongono ancora corrette desistendo dall’intraprendere qualsiasi iniziativa.
Troppi sono coloro che, proprio per non aver esaminato accuratamente la loro situazione, lasciano decine e decine di migliaia di euro nelle casse delle loro aziende perché hanno ricevuto consigli, in taluni casi completamente ed in altri non adeguatamente alla personale situazione.
L’indifferibilità delle ragioni di servizio
Nel primo caso, la difesa dell’ASL aveva obiettato come il rifiuto di remunerare i giorni di ferie maturati e non goduti risiedesse nella mancata dimostrazione da parte del suo ex dirigente delle “rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio che avrebbero imposto allo stesso la permanenza in servizio”.
Quanti, soprattutto, nel mondo sanitario si sono sentiti rispondere così: “Non hai diritto a nulla perché avresti dovuto provare per quali ragioni lavorative non sei potuto andare in ferie”?
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Ebbene, il magistrato napoletano è stato netto.
Dopo aver ricostruito, con particolare attenzione, il quadro normativo e giurisprudenziale sviluppatosi negli ultimi anni, rimarcando l’importanza avuta dalla Corte di Giustizia Europea nel dettare i criteri interpretativi conformi al sistema di tutele dei lavoratori comunitari, ha affermato chiaramente che colui che “non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, restando irrilevante il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato, anche ove riconducibile a una sua iniziativa”.
Pertanto, a corollario di questa affermazione, diventa pienamente comprensibile la successiva secondo la quale soltanto se “il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, si astiene dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse”, è possibile ipotizzare la perdita del diritto e della correlata indennità economica.
Sarà quindi il datore di lavoro – e non il dipendente – che dovrà quindi dimostrare di aver attivato tutte le procedure organizzative più utili, affinchè quest’ultimo potesse effettivamente godere delle ferie annuali retribuite, “invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria”.
Pietra tombale così di tutte quelle risposte, che ancora si devono leggere, in cui il datore di lavoro pubblico sostiene di non poter pagare, o perché il suo ex dipendente si è dimesso volontariamente, oppure perche mancherebbe la prova delle indifferibili ragioni di servizio che gli avrebbero impedito di accedere a detti periodi di riposo.
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Il dirigente apicale non ha diritto alla monetizzazione
Anche in questo caso, l’obiezione è stata demolita dal Tribunale di Napoli Nord.
L’Azienda sanitaria, trovandosi al cospetto della richiesta di monetizzazione proveniente da un suo ex direttore di UOC, riteneva di non dovere alcunché poiché quest’ultimo, visto l’alto ruolo ricoperto, avrebbe potuto disporre autonomamente delle proprie ferie, per cui il mancato godimento sarebbe dipeso da una sua libera scelta di non utilizzare i residui periodi di riposo.
Nel respingere questa soluzione interpretativa, il Tribunale ha voluto sottolinearne, in primis, il suo sostanziale superamento proprio sulla scorta degli interventi dovuto dalla Corte europea, precisando dall’altro che, attualmente, anche per il ruolo dirigenziale il diritto alle ferie, ed al correlato indennizzo economico, rappresenta un diritto fondamentale ed irrinunciabile.
Per cui – come si legge – persino ”i dirigenti muniti del potere di auto-organizzarsi le ferie ma non collocati agli apici massimi dell’ente pubblico e quindi comunque sottoposti a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice” mantengono il diritto a vedersi liquidata l’indennità per quelle non godute alla cessazione del rapporto, se “il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento”.
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La condanna dell’Azienda
Calati i principi che precedono sul caso concreto, il Tribunale di Napoli Nord ha quindi rilevato come la ASL non avesse fornito prova adeguata di aver onorato i propri obblighi, non avendo “invitato il ricorrente a fruire delle ferie residue contestualmente informandolo della perdita delle stesse e della relativa indennità in caso di mancata fruizione, né che il ricorrente fosse di fatto titolare del potere di autodeterminare il godimento delle ferie stesse”, con conseguente condanna della stessa al pagamento dell’indennizzo a favore del suo ex dirigente.
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