Ferie non godute: confermata la condanna dell’Azienda Sanitaria
Share
La sentenza n. 252/2026, resa lo scorso 7/05 dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catania, offre un contributo di rilievo pratico su un tema di perdurante attualità nel diritto del lavoro pubblico: la compatibilità del divieto di monetizzazione delle ferie con i principi di derivazione eurounitaria e costituzionale a tutela del lavoratore, con specifico riguardo alla figura del dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il caso
Un dirigente medico di un'azienda sanitaria pubblica otteneva, in sede monitoria, un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 24.203,32 a titolo di indennità sostitutiva per 181 giorni di ferie non godute.
L'azienda proponeva opposizione — poi rigettata in primo grado — sostenendo l'inoperatività del divieto di monetizzazione sancito dall'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 (conv. l. n. 135/2012) e la preclusione derivante dalle dimissioni volontarie rassegnate dal dirigente.
Respinta l’opposizione presentata dal datore di lavoro, la struttura impugnava la decisione di primo grado a sé sfavorevole, che però veniva integralmente confermata in secondo grado.
I motivi di appello dell’Azienda
Nel contestare la condanna ricevuta in primo grado, la difesa dell’Azienda assumeva che il Tribunale non avesse correttamente interpretato il divieto di monetizzazione, imposto dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, invero superabile soltanto in caso di comprovata incolpevolezza del dipendente nel fruire delle ferie.
Inoltre, affermava che le richieste di ferie ricevute durante il servizio fossero comunque incompatibili con l’organizzazione lavorativa interna e che, in ogni caso, l’indennizzo non fosse dovuto, essendosi il rapporto risolto a causa delle dimissioni volontarie presentate dal medico.
Infine, veniva contestata anche la quantificazione monetaria, sostenendo che non fosse stata fornita prova adeguata dei numero di giorni di ferie maturati, non potendosi attribuire valore probatorio ai fogli di rilevazione presenze, poiché privi di sottoscrizione, mentre il calcolo sarebbe stato comunque errato per aver ricompreso voci retributive non rilevanti per la determinazione dell’indennità sostitutiva.
Il divieto di monetizzazione e la sua portata: la "incolpevolezza" del mancato godimento
Il nucleo della controversia attiene all'interpretazione dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, che vieta per il personale delle pubbliche amministrazioni qualsiasi trattamento economico sostitutivo delle ferie non fruite.
La Corte ribadisce — in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016 — che tale divieto non opera in termini assoluti: il diritto alla monetizzazione permane ogniqualvolta il mancato godimento sia "incolpevole", ossia riconducibile all'inadeguata capacità organizzativa del datore di lavoro pubblico.
Sarà quindi il datore di lavoro a dover dimostrare, nel modo più rigoroso possibile, di aver adottato ogni misura idonea a consentire al dipendente l'effettiva fruizione delle ferie maturate nel corso delle varie annualità.
L'onere della prova e la posizione del dirigente medico
In aderenza al consolidato orientamento di Cassazione, la sentenza ribadisce che il potere del dirigente di organizzare autonomamente le proprie ferie non esonera il datore di lavoro dal dovere di vigilanza e di indirizzo.
L'azienda era comunque tenuta a dimostrare di aver formalmente invitato il medico a fruire del congedo e di aver assicurato che l'organizzazione del servizio non fosse di ostacolo al suo godimento.
Nel caso di specie, l'azienda non ha assolto tale onere probatorio; al contrario, risultavano documentate quattro richieste di ferie, tutte respinte per "esigenze di servizio" correlate a strutturali carenze di organico.
Un principio fondamentale: irrilevante il motivo di cessazione dal servizio
La Corte recepisce pienamente il dictum della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, 6.11.2018, C-619/2016), secondo cui il diritto all'indennità sostitutiva, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, prescinde dalla causa di risoluzione del rapporto.
Le dimissioni volontarie del dirigente non costituiscono pertanto ostacolo al riconoscimento del diritto, né legittimano l'addebito al lavoratore della mancata pianificazione delle ferie residue.
Quantificazione dell'indennità sostitutiva
Nel caso di specie, la base di calcolo è stata individuata facendo ricorso a quanto indicato dall'art. 52, comma 2, lett. c), CCNL Sanità – Area Dirigenziale del 14.9.2000, per cui sono state ricomprese tutte le voci fisse della retribuzione — incluse quelle connesse allo status personale e professionale del dirigente — con esclusione dei soli ratei di tredicesima.
Il numero di giorni non goduti è ricavabile per differenza tra i giorni spettanti per contratto e le giornate effettivamente fruite, documentate dalla stessa azienda.
La condanna dell’Azienda
La Corte d'Appello di Catania ha quindi respinto integralmente il gravame presentato dall’Azienda sanitaria, confermando il diritto del dirigente medico all'indennità sostitutiva per 181 giorni di ferie, quantificata in € 24.203,32, con condanna della stessa al pagamento delle spese del grado (€ 3.800,00 oltre accessori di legge) e sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Focus operativo
Di seguito alcune raccomandazioni concrete per il dipendente pubblico sanitario che, avendo maturato ferie arretrate, intenda tutelarsi, senza che ciò possa sostituire una approfondita valutazione di un esperto rispetto al singolo caso concreto, tenendo conto della documentazione disponibile.
Pertanto, occorre prestare massima attenzione ai seguenti aspetti:
- Documentare ogni richiesta di ferie
- Conservare i provvedimenti di diniego ricevuti
- Acquisire documenti su carenze di organico, surplus lavorativo e deficit organizzativi
- Conservare buste paga e fogli di rilevazione presenze