Ferie non godute ed ore eccedenti: oltre 50 mila euro al medico pensionato

Ferie non godute ed ore eccedenti: oltre 50 mila euro al medico pensionato

Conclusa la lunga battaglia legale del dirigente medico che, dopo aver riassunto il giudizio a seguito della pronuncia di cassazione con rinvio (sent. n. 1880/2025), ha finalmente visto riconosciute, fra le altre pretese, anche quella diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità per le ferie non godute e per le ore eccedenti lavorate durante il servizio prestato a favore dell’Azienda. 

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 347/2025 del 17 ottobre scorso,  ha infatti condannato la gestione liquidatoria della azienda sanitaria convenuta al pagamento in suo favore dell’importo complessivo di euro 50.747,00 a titolo di ristoro di queste voci di danno. 

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La questione delle ferie pregresse 

Il medico ricorrente aveva reclamato il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute atteso come, al momento del pensionamento, residuavano oltre 230 giorni di ferie maturati e non fruiti prima del termine del rapporto, nonché diverse ore eccedenti lavorate e non recuperate. 

Ritenuta ammissibile la pretesa, la Corte ha dato piena adesione all’orientamento, ritenuto ormai consolidato, con cui la Corte di Cassazione, da ultimo con ord. n. 13691/25,  ha precisato i principi di diritto che devono guidare l’interpretazione della normativa interna, fra cui il tanto richiamato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, affinché risulti pienamente conforme al diritto comunitario. 

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I principi di diritto 

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si è quindi ribadito che: 

a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite; 

b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite; 

c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto; di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. 

Per la Corte di Appello, nessun rilievo assume il fatto che parte delle ferie pregresse risalissero a molti anni addietro, restando fermo l’onere, rimasto inadempiuto da parte dell’Azienda sanitaria, di dimostrare di aver vigilato sul punto, avvisandolo espressamente della necessità di godere delle ferie pena la loro perdita. 

Decisione finale: condanna definitiva 

Riconosciuto, pertanto, un ammontare complessivo di 230 di ferie maturate non godute nel corso degli anni di servizio, oltre a 33 ore di ore eccedenti al momento dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, la Corte ha quindi proceduto alla relativa quantificazione monetaria dell’importo risarcitorio, condannando la parte appellata al pagamento in favore dell’ex dirigente medico della somma di euro 49.680,00 a titolo di ferie non godute ed euro 1.067,00 a titolo di ore eccedenti, per un totale complessivo di euro 50.747,00, con vittoria delle spese di lite. 

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