Ferie non godute: tutto il pubblico impiego si mobilita

Ferie non godute: tutto il pubblico impiego si mobilita

Davanti alla concreta possibilità, ormai riconosciuta dall’intero arco giudiziale, di ottenere il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute nel pubblico impiego, centinaia sono le richieste di consulenza che, in queste settimane, stanno arrivando al team di C&P.  

Lavoratori impegnati nella Sanità pubblica sono ora affiancati da ex dipendenti di enti locali (Regioni, città metropolitane, province, comuni), del comparto sicurezza (Polizia, carabinieri, militari, vigili del fuoco, guardia di finanza, agenti penitenziari) e della scuola con l’unico obiettivo di veder monetizzate le giornate di riposo, non fruite durante il servizio, e che pensavano irrimediabilmente perdute. 

Requisiti per agire 

Come noto, per poter presentare la domanda giudiziale è necessario dimostrare, come insegna la più recente giurisprudenza (da ultimo, Cass. Civ. n. 32869/2025), l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro e l’ammontare delle ferie residue in quel momento. 

Mentre, per il primo aspetto, la prova viene fornita mediante la produzione del contratto di lavoro e dei documenti attestanti la sua conclusione, per quanto concerne il dato numerico delle giornate di riposo non fruite si fa, in genere, ricorso ai cedolini presenza, alle buste paga ovvero a qualsiasi altra attestazione amministrativa da cui possa emergere l’informazione. 

Qualora non si sia in possesso di questi documenti, che si può fare?  

La regola generale 

Questa è la domanda di molti che, ricordando di aver lasciato diversi giorni al termine del servizio, non hanno però la prova di quanto affermano, per cui pensano di dover rinunciare ad ogni pretesa. 

Non è così! Esistono infatti strumenti che possono aiutare, ma vanno saputi usare.

Il dipendente pubblico cessato dal servizio può presentare alla ex Amministrazione una formale istanza di accesso per conoscere e documentare i giorni di ferie maturati e non goduti, se la richiesta è sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti. 

La base normativa risiede nell’art. 22 della legge n. 241/1990, che definisce: 

  • il “diritto di accesso” come la possibilità per l’interessato di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi; 
  • gli “interessati” come coloro che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto.  

La richiesta, pertanto, non deve essere meramente esplorativa, ma finalizzata alla tutela di una posizione giuridica, di cui l’interessato risulta portatore.  

Lo scopo     

Nel caso specifico, lo scopo è assolutamente legittimo in quanto diretto alla formulazione della domanda di monetizzazione delle ferie non godute e, quindi, funzionale alla tutela giurisdizionale dei propri diritti. 

L’accesso documentale non è necessariamente subordinato all’esistenza di una causa già pendente, ma può essere esercitato anche in vista di un procedimento, non ancora attivato, proprio al fine di valutare l’opportunità di procedere (Tar Emilia Romagna - Bologna n. 1010/22). 

Quindi, l’ex dipendente può chiedere i documenti proprio per predisporre (o valutare) l’azione giudiziale per la liquidazione dell’indennità sostitutiva. 

Il Tar ordina l’esibizione 

Proprio di recente, questo aspetto è giunto all’apprezzamento dei giudici amministrativi davanti ai quali era stato impugnato il silenzio rigetto, formatosi nei confronti dell’istanza di accesso agli atti presentata da un ex dipendente pubblico per conoscere il numero dei giorni di ferie non goduti durante il servizio. 

Nel contraddittorio dell’amministrazione, il Tar Lazio (sent. 4270 pubblicata lo scorso 6 marzo) ha ritenuto illegittimo il contegno tenuto da quest’ultima, riconoscendo sussistente “l’interesse della ricorrente ad accedere agli atti richiesti, al fine di conoscere i giorni di ferie maturati e residui nonché la quota eventualmente monetizzata”, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego e relativo riconoscimento del diritto dell’ex dipendente di accedere alla documentazione richiesta, estraendone copia. 

Riprendendo un orientamento ormai consolidato (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011,  n. 783), il Tribunale amministrativo ha voluto ricordare che “possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle Amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost., di per sé sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati”. 

La richiesta 

L’istanza richiesta deve essere circoscritta all’esibizione ed acquisizione di copia dei documenti tipici di gestione del rapporto di lavoro (cedolini, attestati, buste paga ecc…), risultando inammissibili istanze formulate in modo generico ed indifferenziato. 

E’ quindi consigliabile ricorrere ad un professionista, esperto in diritto del lavoro pubblico, affinchè rediga, su esplicito mandato ricevuto dall’interessato, una domanda di accesso agli atti contenente: 

  • l’indicazione degli anni/periodo di riferimento (es. ultimi anni di servizio o comunque quelli per cui si assume il residuo ferie); 
  • specifichi i documenti richiesti (es. prospetti annuali ferie, estratti del sistema presenze/assenze limitatamente ai residui ferie, provvedimenti di diniego/differimento ferie, attestazioni dell’ufficio personale sul residuo alla data di cessazione, ecc.); 
  • espliciti il nesso con la posizione giuridica fatta valere (precontenzioso per indennità sostitutiva ferie non godute). 

Sintesi e suggerimenti operativi 

Alla luce dei principi regolatori della materia, siccome interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, si può quindi affermare che: 

  1. L’ex dipendente rientra tra i soggetti “interessati” se dimostra un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento. 
  2. L’accesso è riconosciuto quando è finalizzato alla difesa di interessi giuridicamente tutelati. 
  3. L’accesso può essere esercitato anche prima di instaurare un giudizio, proprio per valutare e preparare la tutela.  
  4. Gli atti di gestione del personale sono, in linea di principio, accessibili agli interessati. 

Pertanto, coloro che, per qualsiasi motivo, non fossero in possesso di documentazione per attestare i giorni di ferie maturati durante il cessato servizio, possono rivolgersi al network di C&P per richiedere, oltre alla disamina del proprio caso, la predisposizione dell’istanza di accesso agli atti amministrativi finalizzata all’acquisizione di valida documentazione che comprovi l’ammontare dei giorni di ferie maturati e non goduti. 

Non perdere l’opportunità di ottenere ciò che ti spetta: contattaci subito

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