Indennità di turno: va liquidata anche in ferie
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La sentenza n. 3141/2026 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata lo scorso 29/06/2026, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale, sia nazionale che europeo, che mira alla piena tutela del diritto alle ferie retribuite del lavoratore.
Il focus di maggior rilievo della decisione consiste, infatti, nel ribadire che, nel calcolo della retribuzione feriale, devono essere incluse tutte le indennità che non abbiano carattere meramente occasionale o di rimborso spese, ma che siano intrinsecamente collegate allo svolgimento delle mansioni e allo status professionale del dipendente.
L'esclusione di tali emolumenti, infatti, determinando una decurtazione economica durante il periodo di riposo, può configurare un "effetto dissuasivo" che induce il lavoratore a rinunciare al godimento delle ferie, in contrasto con l'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE e con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Il fatto
La controversia trae origine dal ricorso di un dipendente di una ASL, inquadrato come "Collaboratore professionale sanitario – infermiere (CPSI)", operante in regime di turnazione continuativa sulle 24 ore e nello specifico: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 8:00 del giorno seguente, smonto e giorno di riposo.
Il lavoratore percepiva, a fronte di ciò, un'indennità giornaliera di turno, disciplinata prima dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e successivamente dall'art. 106, comma 2, del CCNL 2019-2021.
Il Tribunale di Napoli, in primo grado, aveva accolto la domanda del sanitario, riconoscendo il suo diritto all'inclusione di tale indennità nella base di calcolo della retribuzione per i giorni di ferie maturati e regolarmente goduti, condannando l'Azienda al pagamento delle relative differenze retributive.
La ASL, non volendo prestare acquiescenza alla decisione, impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, che confermava integralmente la decisione di prime cure, riconoscendo il diritto reclamato dal lavoratore.
Le tesi contrapposte
Sintetizzando le opposte argomentazioni, emergeva come l’infermiere insistesse affinché la retribuzione corrispostagli durante i periodi di ferie includesse anche l'indennità di turno, sostenendo che la sua esclusione, seppur prevista dalla contrattazione collettiva, fosse comunque in contrasto con la normativa europea e la sua interpretazione giurisprudenziale, in quanto atta a disincentivare il godimento del riposo annuale.
L'Azienda sanitaria, da parte suo, insisteva (anche in appello) ritenendo completamente erronea l’interpretazione fornita dal giudice di primo grado della normativa europea e contrattuale.
La difesa datoriale si fondava principalmente sulla regolamentazione stabilita dalle disposizioni del CCNL, in particolare sulla clausola secondo cui "L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi".
Secondo tale prospettazione, l'indennità avrebbe dovuto considerarsi correlata all'effettiva prestazione lavorativa e, pertanto, non sarebbe potuto liquidarsi durante le giornate di ferie, che costituiscono un periodo di assenza del lavoratore dal servizio.
I motivi della decisione
La Corte di Appello di Napoli, ricordando la netta presa di posizione a favore dei lavoratori già assunta in casi analoghi (fra le tante, sent. n. 1546/2024, sent. n. 2968/2024, sent. n. 2552/2024 dott. n. 2506/2024), ha rigettato il gravame dell'Azienda, confermando integralmente la sentenza di primo grado e aderendo all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
I motivi della decisione possono essere così sintetizzati.
Nozione europea di retribuzione feriale
La Corte ha ribadito l'esistenza di una "nozione europea di retribuzione" per le ferie, la quale deve essere interpretata in senso "teleologico", ossia funzionale a garantire l'effettivo godimento del riposo.
La retribuzione, seguendo l’indicazione dei giudici europei (fra le altre, CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06), durante le ferie deve essere "paragonabile" a quella ordinaria, per evitare che una sua diminuzione possa dissuadere il lavoratore dall'esercitare pienamente il suo diritto.
La Corte ha quindi specificato che tale nozione comprende "qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore".
Natura dell'indennità di turno
Analizzando la specifica indennità, il Collegio ha concluso che essa non ha natura di rimborso per spese occasionali, ma è volta a compensare il disagio e la particolare gravosità della prestazione resa in turni.
Tale indennità è, quindi, "intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni" ed allo status professionale del lavoratore turnista.
L'effetto dissuasivo
La Corte ha pi valutato la potenziale portata dissuasiva dell'esclusione dell'indennità e rievocando un recente pronunciamento della Cassazione (nello specifico, ord. n. 17495/2025), ha ribadito come anche una riduzione del 6% del trattamento economico giornaliero possa essere idonea a produrre l'effetto deterrente vietato dalla normativa europea.
La valutazione non va fatta su base annuale, ma sul periodo di fruizione delle ferie, in cui la diminuzione del reddito mensile può concretamente incidere sulla decisione del lavoratore.
Disapplicazione delle clausole del CCNL
Di fronte al rilevato contrasto tra la clausola del CCNL, che esclude il pagamento dell'indennità durante le assenze, ed i principi del diritto dell'Unione, il giudice nazionale ha l'obbligo di fornire un'interpretazione conforme.
La Corte ha ritenuto che il riferimento all'effettiva presenza nel CCNL non serva a condizionare l'erogazione in sé, ma a collegarla alla prestazione.
Laddove tale interpretazione non fosse possibile, la clausola contrattuale che esclude l'indennità dalla retribuzione feriale deve essere considerata nulla per contrasto con norme imperative (l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come recepito nell'ordinamento interno) e quindi disapplicata.
Respinto l’appello della ASL: condannata alle spese
Sulla base delle argomentazioni esposte, la Corte di Appello di Napoli ha quindi rigettato l'appello proposto dall'Azienda Sanitaria Locale e, per l'effetto, interamente confermato la sentenza di primo grado, con relativa condanna al pagamento delle spese processuali in favore del dipendente vittorioso, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Consiglio operativo
La sentenza in commento porta a consolidare un principio di fondamentale importanza per la tutela di tutti i lavoratori turnisti e, più specificatamente, di coloro impiegati nell’area sanitaria.
Affermando la necessità di includere l'indennità di turno nella retribuzione feriale, la giurisprudenza allinea la prassi nazionale ai più elevati standard di tutela previsti dal diritto sociale europeo.
Tale orientamento garantisce che il diritto al riposo, essenziale per il recupero delle energie psico-fisiche e per la sicurezza delle cure, non venga compromesso da considerazioni di natura meramente economica, riaffermando la centralità del benessere del lavoratore.