Ferie non godute: anche per gli infermieri scatta il diritto all’indennizzo

Ferie non godute: anche per gli infermieri scatta il diritto all’indennizzo

Non solo docenti precari, dipendenti comunali e dirigenti medici: anche le professioni sanitarie, sempre più sottoposte a carichi di lavoro rilevanti, si trovano spesso nell’impossibilità di usufruire dei periodi di riposo, accumulando così numerose giornate di ferie non godute. Tra queste, la categoria infermieristica è una delle più esposte.

Negli ultimi anni si è però consolidata una crescente consapevolezza dei propri diritti e della concreta possibilità di ottenerne tutela, grazie anche a un orientamento giurisprudenziale ormai stabile che riconosce l’accesso all’indennità sostitutiva.

In questo contesto si inserisce anche l’attività legale di Consulcesi & Partners, che ha recentemente assistito un’infermiera in una vicenda analoga: al termine del rapporto di lavoro con un’Azienda sanitaria nazionale, la professionista aveva maturato un elevato numero di ferie non fruite. Grazie all’azione legale, si è giunti in tempi brevi a una conciliazione che le ha garantito la liquidazione dell’indennizzo sostitutivo.

Sempre in ambito giuslavoristico, il Tribunale del Lavoro di Roma, con sentenza n. 823 pubblicata il 25 gennaio, ha accolto il ricorso di un’altra infermiera professionale, riconoscendole il diritto alla monetizzazione di 60 giorni di ferie arretrate e respingendo tutte le eccezioni sollevate dall’Amministrazione.

La vicenda

Il caso prende avvio dal ricorso presentato da un’infermiera a tempo indeterminato e pieno presso una ASL romana, cessata dal servizio per motivi personali e familiari, dopo aver usufruito dell’intero periodo di comporto.

Al termine del rapporto, la lavoratrice richiedeva la liquidazione di tutte le competenze maturate, inclusa l’indennità per ferie non godute.

L’Azienda negava il pagamento, richiamando il divieto di monetizzazione previsto dall’art. 49, comma 9, del CCNL Comparto Sanità. La ricorrente contestava tale impostazione, rivendicando il proprio diritto.

Nel giudizio, la lavoratrice insisteva per l’accoglimento delle domande, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole. L’Azienda, dal canto suo, invocava l’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 e sosteneva che non vi fosse stato alcun impedimento alla fruizione delle ferie. In via subordinata, chiedeva anche una riduzione del risarcimento per un presunto concorso di colpa della lavoratrice ai sensi dell’art. 1227 c.c., sostenendo che alcune scelte personali avrebbero inciso sulla cessazione del rapporto.

I richiami normativi e giurisprudenziali

Il Tribunale ha fondato la propria decisione sui principi più recenti della giurisprudenza di legittimità, applicandoli al caso concreto.

In particolare, richiamando la Cassazione n. 13691 del 22 maggio 2025, ha ribadito che il divieto di monetizzazione non può tradursi nella perdita automatica delle ferie e della relativa indennità senza che il lavoratore sia stato messo nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto.

Ne deriva che è il datore di lavoro a dover garantire il godimento delle ferie, trattandosi di un diritto fondamentale e irrinunciabile. Egli deve inoltre informare in modo chiaro e tempestivo il dipendente, invitandolo a usufruirne e avvertendolo della possibile perdita del diritto e dell’eventuale indennità in caso di mancata fruizione.

La decisione

Alla luce di tali principi, il giudice ha ritenuto irrilevante la mancata richiesta di ferie da parte della lavoratrice, sottolineando come l’aspetto decisivo sia l’attivazione del datore di lavoro nel garantire il diritto al riposo.

Nel caso specifico, l’Azienda sanitaria non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto a tale obbligo informativo o organizzativo. Né ha potuto trovare accoglimento il richiamo all’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, anche considerando le comprovate difficoltà personali che avevano inciso sulla fruizione delle ferie.

È stata inoltre rigettata l’ipotesi di concorso di colpa della lavoratrice, poiché l’Amministrazione non ha dimostrato di averla invitata a usufruire delle ferie né di averla avvisata della possibile perdita del diritto.

La condanna

Il Tribunale del Lavoro di Roma, ritenute infondate tutte le difese dell’Azienda sanitaria, ha riconosciuto il diritto dell’ex infermiera alla monetizzazione dei 60 giorni di ferie non godute. La struttura è stata quindi condannata al pagamento della relativa indennità sostitutiva, oltre interessi e rivalutazione, nonché al rimborso integrale delle spese legali.

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