Assistenza sanitaria ospedaliera convenzionata: 236 giorni di ferie non goduti liquidati al docente universitario

Assistenza sanitaria ospedaliera convenzionata: 236 giorni di ferie non goduti liquidati al docente universitario

Fra le centinaia di sentenze con cui, già in questa prima fase dell’anno, è stato riconosciuto il diritto dei lavoratori del pubblico impiego al pagamento dell’indennità per le ferie arretrate, si erge il caso recentemente risolto dal Tribunale del Lavoro di Parma che, con la sentenza n. 55 pubblicata lo scorso 27 gennaio, ha dato ragione ad un docente universitario che, al termine del suo rapporto di lavoro, aveva accumulato ben 236 giorni di riposo non goduti.

Si tratta, come vedremo, di una questione affatto singolare, che vede coinvolti tanti ex professori dipendenti di Università che, avendo svolto per anni anche attività assistenziale in ospedale in forza di un rapporto di convenzionamento con il SSN, vengono “rimpallati” da entrambe le strutture che, ciascuna con motivazioni discutibili, vorrebbero scaricare l’una sull’altra l’onere economico correlato alla questione delle ferie non fruite.

Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso giudiziale depositato da un docente universitario che, viste respinte tutte le sue richieste bonarie, ha convenuto davanti al Tribunale di Parma, nella sua sezione Lavoro, sia l’Ateneo che l’Azienda Ospedaliera locali, per sentire accertare il suo diritto alla liquidazione dell’indennità sostitutiva per i 236 giorni di ferie pregressi.

Entrambe le amministrazioni, già in sede stragiudiziale, avevano respinto le legittime istanze del ricorrente: la struttura sanitaria affermava, infatti, di non rivestire il ruolo di datrice di lavoro invero spettante all’Università che, dal canto suo, negava ogni coinvolgimento, ritenendo che l’accumulo di ferie fosse stato determinato dall’attività assistenziale convenzionata, e non certo da quella didattica.

La soluzione: chi è tenuto al pagamento dell’indennità?

In primis, il giudice del lavoro si è trovato ad affrontare la questione di individuare correttamente il soggetto, eventualmente tenuto al pagamento dell’indennizzo richiesto e nel far ciò ha dato seguito all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, ha affermato (ord. n. 8633/2020) che: “l’art. 5, secondo comma, del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’Azienda sanitaria e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi, perciò, l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale”.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ruolo datoriale è stato quindi ricondotto all’Azienda Ospedaliera, cui compete pertanto sia l’obbligo di corrispondere le voci retributive a favore del personale, formalmente dipendente dall’Università, ma impiegato con funzioni assistenziali presso le A.O.U., sia chiaramente quello di pagare l’eventuale indennità sostitutiva per le ferie non godute.

I principi da seguire

Risolta la questione relativa all’individuazione del soggetto tenuto all’obbligo pecuniario, il Giudice ha quindi rivolto la sua attenzione al merito della pretesa formulata dall’ex docente universitario facendo, anche in questo caso, chiaro riferimento ai principi giurisprudenziali ormai da tempo consolidati.

Si è quindi espressamente richiamato, divenendo parte integrante della motivazione, quanto affermato dalla Cassazione con la recente ordinanza n. 29113/2022 che, sulla scorta delle linee di indirizzo riprodotte in diversi precedenti di matrice europea, ha ribadito l’irrinunciabilità del diritto alle ferie annuali retribuite per i dirigenti pubblici.

Costoro, al momento della cessazione dal servizio, mantengono quindi il diritto a ricevere il pagamento dell’indennità sostitutiva, a meno che la parte datoriale non riesca a dimostrare di averli posti nelle condizioni di poter utilizzare le ferie accumulate durante il servizio, informandoli adeguatamente ed invitandoli a farlo.

Neppure il dirigente pubblico, che rivesta ruoli apicali e che abbia potere di organizzare autonomamente, può per ciò solo perdere tale diritto, senza aver previamente appurato che il datore di lavoro abbia correttamente adempiuto ai propri doveri di vigilanza ed indirizzo, invitandolo comunque al godimento dei periodo di riposo, sincerandosi altresì che l’organizzazione e le esigenze del servizio non siano state tali da costituire un ostacolo alla corretta fruizione.

L’Azienda non prova nulla

Da tempo, la giurisprudenza va poi ripetendo che l’onere della prova non può essere addossato al dipendente, essendo invece la parte datoriale che, una volta acclarata la cessazione del rapporto di lavoro ed i giorni di riposo non fruiti, deve dimostrare di avere correttamente invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, le stesse andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Nulla di tutto questo è stato fatto dall’Azienda Ospedaliera che, pertanto, ha completamente disatteso il proprio onere probatorio, da cui la conseguente fondatezza della pretesa avanzata dall’ex docente universitario nei suoi confronti.

Respinta l’eccezione di prescrizione

Neppure la sollevata eccezione di prescrizione ha trovato accoglimento, atteso come il Giudice del lavoro, ricordando anche in questo caso l’insegnamento della Cassazione, ha riaffermato la natura mista dell’indennizzo, risarcitoria e retributiva, per cui dovendosi riparare al pregiudizio patito dal lavoratore per il mancato riposo, l’azione avrebbe ben potuto proporsi nel rispetto del termine decennale a decorrere dall’intervenuta cessazione del rapporto.

La condanna

Completato l’excursus giuridico e ritenute completamente infondate le tesi sostenute dall’Azienda Ospedaliera, il Tribunale di Parma ha quindi accertato il diritto dell’ex docente universitario alla monetizzazione dei 236 giornate di ferie non godute durante il servizio prestato nel suo reparto in qualità di docente universitario convenzionato con il SSN, con conseguente condanna della medesima struttura pubblica al pagamento della conseguente indennità sostitutiva, oltre accessori di legge, e con rimborso integrale delle spese legali sostenute per il processo.

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