Rischio radiologico: le ferie non godute vanno risarcite

Rischio radiologico: le ferie non godute vanno risarcite

Le sentenze che riconoscono il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego sanitario si moltiplicano di giorno in giorno. I tribunali continuano a ribadire, in modo quasi automatico, principi ormai consolidati e favorevoli ai lavoratori. Tra queste decisioni si inserisce anche la recente ordinanza n. 18889/2025, che conferma un punto importante: anche le ferie aggiuntive previste per il personale esposto a rischio radiologico possono essere monetizzate.

Il caso: un dirigente medico e il contenzioso sulle ferie non godute

La vicenda nasce da una situazione che ha coinvolto un dirigente medico, responsabile di una struttura complessa. Dopo una serie di provvedimenti legati al riconoscimento di inidoneità alle funzioni, il suo rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria si era concluso. Tra le varie richieste avanzate nel contenzioso, il medico aveva domandato anche il risarcimento dei giorni di ferie maturati e non goduti, compresi quelli aggiuntivi previsti per il rischio radiologico.

Le Corti di merito gli avevano dato ragione, liquidando il controvalore economico di tutti i giorni di ferie non usufruiti. L’Azienda sanitaria, però, ha portato la questione in Cassazione, sostenendo che il riposo per rischio radiologico avesse una funzione preventiva, e quindi non potesse essere considerato “ferie” in senso stretto. Inoltre, l’Azienda sosteneva che, essendo dirigente di struttura, il medico avrebbe potuto autoassegnarsi le ferie, e che quindi la mancata fruizione fosse imputabile solo a lui.

Il riposo per rischio radiologico vale come ferie

La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni dell’Azienda, chiarendo che il riposo per rischio radiologico, previsto dall’art. 16, comma 2, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria del 6 maggio 2010, rientra a pieno titolo tra i giorni di ferie. Il medico, dunque, ha diritto alla monetizzazione a titolo risarcitorio, poiché non aveva potuto usufruire dei giorni per cause indipendenti dalla sua volontà.

La prova spetta all’Azienda

Con questa pronuncia si conferma poi l’orientamento, ormai definitivo, per cui alla cessazione del servizio, il dirigente medico che non ha fruito delle ferie previste dal contratto ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro non riesca a dimostrare di averlo posto nelle migliori condizioni per godere del beneficio prima della fine del rapporto, sia informandolo adeguatamente che, se del caso, invitandolo formalmente a farlo, sottolineando le conseguenze della mancata fruizione.

L’autonomia del dirigente non basta a escludere il diritto al ristoro

Anche se il dirigente ha una certa autonomia nell’organizzare il proprio lavoro, questo non lo priva del diritto all’indennità se il datore di lavoro non dimostra di aver vigilato e agito in modo concreto per garantire che le ferie fossero effettivamente godute. In altre parole, l’Azienda deve dimostrare di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.

I principi fondamentali ribaditi dalla Cassazione

Seguendo anche le indicazioni della Corte di Giustizia Europea, la Cassazione ha ricordato che:

1) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del la-voratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro, per cui il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;

2) L’onere della prova è sempre a carico del datore di lavoro;

3) La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può realizzarsi unicamente se il datore di lavoro dimostri: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; di averlo al contempo avvisato (in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire) del fatto che, se non ne fruisce, queste ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Il dovere di informare: una responsabilità concreta

Con quest’ultima pronuncia la Corte ha quindi riaffermato che: “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fosse-ro tali da impedire il loro godimento.

Sull’onere informativo, la Corte ha infine aggiunto che “il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l’avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.

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