Oltre 120 giorni di ferie non godute: rimborsate le ferie a un dirigente medico.
Il precedente che fa scuola. Il caso risolto dai nostri legali apre la strada a nuovi riconoscimenti. Scopri se puoi ottenere anche tu l’indennizzo.
Contesto
Nel 2022 il Dott. Mario, Dirigente Medico a rapporto esclusivo presso un’ Azienda sanitaria nazionale con ruolo di Direttore dell’Unità Operativa Complessa, comunicava le proprie dimissioni volontarie nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma, segnalando un arretrato di oltre 120 giorni di ferie annuali retribuite, non potute godere per consentire alla medesima Azienda di mantenere standard di assistenza adeguati agli obbiettivi perseguiti.
Venuto a conclusione il rapporto di lavoro, senza che il dirigente abbia potuto godere neppure di una parte delle ferie arretrate, richiedeva il pagamento dell’indennizzo economico, ricevendo secco rifiuto dall’amministrazione aziendale.
Motivi del rifiuto
L’azienda, per opporsi al pagamento dell’indennità sostitutiva, invocava il divieto di monetizzazione delle ferie arretrate previsto dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95/12, siccome interpretato da una circolare ministeriale del 2012, imputando allo stesso dirigente la responsabilità di non aver fruito per tempo dei previsti periodi di riposto disponendo, per il ruolo apicale ricoperto, del potere-dovere di attribuirseli in autonomia senza vincoli da parte dell’amministrazione sanitaria.
Problema legale
Il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all’ effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall’ attività lavorativa nel rispetto dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE è da tempo considerato fondamentale e quindi irrinunciabile. Pertanto, secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea, ormai interamente recepite dalla giurisprudenza nazionale, qualora risulti che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente non abbia fruito dei giorni di ferie, costui ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.
Azione intrapresa
Il team legale di Ferie Non Godute ha:
Raccolto la denuncia del dirigente medico
Esaminato la documentazione del rapporto di lavoro
Riscontrato nella prima consulenza legale l’effettiva sussistenza dei presupposti dell’azione
Successivamente
con l’assistenza di un avvocato partner iscritto all’Albo professionale, il team di Consulcesi & Partners ha poi:
Inviato una diffida stragiudiziale all'azienda sanitaria
Avviato un percorso di negoziazione assistita con l’amministrazione pubblica
Depositato ricorso giudiziale per ottenere la liquidazione dell’indennità sostitutiva
Esito
Nel giro di qualche mese, il Giudice del Lavoro di Ferrara, con sentenza dello scorso 15 maggio 2025, ha accolto integralmente la domanda del dirigente medico, liquidandogli oltre 50 mila euro a titolo di indennizzo sostitutivo dei giorni di ferie non goduti, oltre al rimborso totale delle spese di giudizio sostenute, sul presupposto che l’azienda sanitaria non avesse minimamente, come era suo esclusivo onere probatorio, dimostrato di averlo formalmente invitato a godere delle ferie maturate, informandolo adeguatamente del rischio di poterle perdere in caso contrario, continuando così a fruire della prestazione lavorativa del sanitario per far fronte alle continue necessità organizzative del reparto assegnato.
Stai vivendo una situazione simile?
Affidati al nostro team legale per trovare la migliore soluzione possibile e ottenere risultati concreti.
Il nostro approccio
Comodità
tutto online senza attese
Rapidità
ricontatto immediato
Gestione prioritaria
immediata presa in carico del problema
Focus obiettivo
analisi preventiva e soluzioni chiare
Capacità conciliativa
impegno conciliativo
Comprovata esperienza
professionisti focalizzati sul tema
Parere legale
"Si tratta dell’ennesima conferma giudiziale ottenuta dal mondo della dirigenza sanitaria che, oltre a riconoscere il diritto anche di un apicale alla monetizzazione delle ferie non godute durante il corso del rapporto di lavoro cessato, demolisce tutti i tentativi delle amministrazioni pubbliche di opporsi al pagamento, facendo ricorso ad un’interpretazione dell’art. 5, comma 8, del D.L. 95/12, che la Corte di Giustizia europea ha apertamente censurato ritenendola, nel 2024, contraria ai principi fondamentali dell’Unione".












