Ferie non godute: l’indennità sostitutiva spetta anche i dirigenti apicali
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Nel mondo della dirigenza sanitaria, soprattutto fra coloro che rivestono ruoli apicali (direttori di strutture semplici e complesse inclusi), serpeggia talvolta il convincimento, come vedremo spesso erroneo, di non poter richiedere alcun compenso monetario per le ferie non godute dopo la chiusura del rapporto di lavoro.
Peraltro, sono proprio coloro che rivestono ruoli di primaria responsabilità ad accumulare, per evidenti ragioni di servizio, il numero più elevato di giorni di congedo ordinario non fruito, con una potenziale perdita economica davvero importante, se si tiene conto della maggiore retribuzione percepita in ragione degli alti incarichi attribuiti.
La questione è in realtà molto diversa, come dimostrato dal recente intervento della Cassazione che, con l’ordinanza n. 32689 pubblicata lo scorso 15 dicembre 2025, ne ha illustrato gli aspetti essenziali.
La vicenda
Il caso affonda le sue origini nella richiesta di un dirigente di una società impegnata nel settore industriale che, giunto alla cessazione del rapporto di lavoro, reclamava di non aver potuto godere nel corso degli anni di diverse giornate di ferie, ritenendo pertanto di aver diritto al pagamento della relativa indennità economica sostitutiva.
Dopo un primo pronunciamento favorevole ricevuto in Tribunale, in sede di gravame la decisione veniva completamente smentita, con conseguente rigetto della richiesta di monetizzazione delle ferie non godute durante il corso dell’impiego.
Secondo la tesi sostenuta dalla Corte di Appello il dirigente, proprio per il ruolo apicale rivestito, avrebbe goduto di una piena autonomia organizzativa per cui, potendo liberamente scegliere i tempi ed i modi in cui fruire dei previsti momenti di riposo, avrebbe dovuto imputare a sé stesso la responsabilità per non averne interamente goduto, non avendo neppure dimostrato il ricorrere di condizioni imprevedibili ed eccezionali che ne avrebbero ostacolato la fruizione.
La decisione della Cassazione
Impugnata in Cassazione la sentenza sfavorevole resa in appello, si è assistito però ad un nuovo ribaltamento delle sorti dell’iniziativa intrapresa dal dirigente.
Infatti, dopo aver definito le ragioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto, il Supremo Collegio ha inteso fornire un breve riepilogo del quadro normativo vigente, siccome interpretato dalla giurisprudenza europea e nazionale.
Quadro normativo
La fonte principale a cui occorre fare riferimento in tema di ferie annuali retribuite risiede, per l’appunto, nel disposto di cui all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE che, al suo secondo comma, stabilisce che "Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".
In realtà, quello che, ad una prima sommaria lettura, parrebbe uno stringente divieto alla monetizzazione delle ferie non godute dal lavoratore, come confluito nell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 2003 attuativo della richiamata direttiva, persegue invece lo scopo di evitare possibili abusi, da entrambe le parti, circa l’effettivo accesso ad un istituto, pensato soprattutto a tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza che, di fatto, potrebbero essere vanificati dal pagamento di un’indennità economica sostitutiva.
Già da diversi anni, la Corte di Cassazione, accordando il dovuto favore alle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia Europea, ha invece riconosciuto come, sia nel pubblico impiego che in quello privato, le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore, dovendosi in questo ricomprendere anche la possibilità di riceverne un corrispettivo economico qualora, al termine del rapporto, residuino giorni non fruiti.
Sarà sempre il datore di lavoro che, a fronte della richiesta formulata dall’ex dipendente (ancorchè dirigente), dovrà quindi fornire la prova liberatoria per evitare il pagamento dell’indennizzo sostitutivo, dimostrando di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere i previsti periodi di riposo al lavoratore, ponendolo nelle migliori condizioni organizzative possibili per accedere al beneficio.
La soluzione
La perdita del diritto, inteso in entrambe le prospettive, potrà quindi avverarsi soltanto quando il datore di lavoro, pubblico o privato che sia, riesca a fornire prova di aver invitato il lavoratore – se necessario formalmente - a godere delle ferie in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire, avvisandolo chiaramente ed in piena trasparenza che, in caso di mancato godimento, tale diritto verrebbe definitivamente perduto.
Ciò conduce a concludere che la perdita del diritto, ancorchè sotto forma di pagamento di un compenso monetario, potrà avvenire soltanto nel caso in cui, a fronte della corretta gestione organizzativa ed informativa da parte del datore di lavoro, il dipendente abbia liberamente deciso, pienamente consapevole (siccome avvertito) delle relative conseguenze pregiudizievoli, di non godere dei concessi periodi di riposo.
Alla luce dei principi giuridici che precedono, la Corte di Cassazione ha quindi censurato la sentenza di appello nella parte in cui, contravvenendo all’interpretazione ormai consolidata, ha addossato sul dirigente l’onere della prova “di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive”, senza aver primariamente verificato, alla luce delle prove raccolte in atti, se e come il datore di lavoro avesse effettivamente onorato i propri obblighi.
Tale principio, come peraltro affermato dalla Corte di Cassazione in alcuni precedenti arresti, trova applicazione anche riguardo ai dirigenti che rivestano, nell’ambito organizzativo, ruoli apicali, di modo che risulta superato quell’orientamento che, per ciò solo, negava loro ogni accesso all’indennizzo economico.
Infatti, come si legge in diverse pronunce (da ultimo, Cass. Lav. ord. n. 13691/2025), il potere del dirigente di organizzarsi, in modo autonomo, il godimento delle ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta di per sé la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.
Conclusione
Ne consegue come il diritto all’indennità sostitutiva potrà essere esercitato anche dalle figure dirigenziali che rivestano ruoli apicali, senza che sia necessario imporre a loro carico primari obblighi dimostrativi circa la ricorrenza di concreti impedimenti organizzativi, ma dovendosi dapprima verificare se e come la parte datoriale abbia effettivamente adempiuto, nel corso del rapporto, ai propri oneri organizzativi.