La Cassazione detta le regole: la Corte di Appello di Napoli si adegua e condanna il Cardarelli

La Cassazione detta le regole: la Corte di Appello di Napoli si adegua e condanna il Cardarelli

Dopo la sentenza di annullamento ottenuta l’anno scorso in Cassazione, nessuno scampo per l'A.O.R.N. “A. Cardarelli” che, dopo anni di contenzioso, dovrà ora liquidare l’intero risarcimento per i giorni di ferie che il suo ex dipendente non aveva potuto godere durante il servizio prestato a favore del nosocomio. 

Le eccezioni sollevate dall’Azienda sono state tutte respinte, venendo finalmente riaffermati i principi che, da oltre un decennio, regolano la soluzione di queste controversie, dando nuova linfa a tutti coloro che, oltre ad aver speso diversi anni nei reparti degli ospedali nazionali, non vogliono essere privati del riconoscimento economico a loro spettante per le ferie perse durante il servizio. 

Annullata la sentenza di appello 

Soltanto un anno fa la Corte di cassazione annullava, con ordn. 5496/2025 la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli aveva respinto la richiesta di un ex dirigente sanitario dell’Ospedale Cardarelli di vedersi corrisposta l’indennità sostitutiva per i 66 giorni di ferie, rimasti non fruiti al momento dell’intervenuta cessazione dal servizio.  

I giudici di secondo grado avevano, infatti, sostenuto che la monetizzazione non sarebbe stata dovuta al dirigente perché, avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza dell’Azienda, non lo avrebbe tempestivamente esercitato, né avrebbe dimostrato la ricorrenza di necessità aziendali, eccezionali ed obiettive, che ne avrebbero impedito l’effettiva fruizione. 

Avversando fermamente questo ragionamento, il Supremo Collegio aveva quindi rimarcato, da un canto, come il potere del dirigente pubblico di assegnarsi autonomamente le ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non potesse condurre alla perdita automatica del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie e, dall’altro, che  fosse comunque onere della parte datoriale, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, dimostrare in primis di aver formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e, per altro verso, di essersi assicurata che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il godimento. 

Il giudizio di rinvio 

Ritornata la questione davanti alla Corte di Appello di Napoli, ma in diversa composizione rispetto alla precedente occasione, quest’ultima non ha potuto far altro (sentenza n. 117/26 del 22 gennaio scorso) che attenersi alle indicazioni fornite dalla Cassazione nell’ordinanza di annullamento, da cui è dipeso l’integrale accoglimento della domanda proposta dal sanitario. 

Infatti, sotto il primo profilo, il collegio ha accertato come la parte datoriale, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, non avesse minimamente adempiuto agli obblighi organizzativi e di comunicazione a suo carico, non avendo dimostrato né di essersi previamente occupata di mantenere un’organizzazione lavorativa tale da garantire un corretto accesso a periodi di riposo, né tantomeno invitato il suo ex dirigente a farlo, avvertendolo  della possibilità di vederli persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 

In buona sostanza, nessuna prova documentale risultava fornita dall’Azienda sul punto, avendo incentrato la propria difesa unicamente sul fatto che, trattandosi di posizione dirigenziale, sarebbe stato suo onere organizzare il lavoro godendo dei giorni di ferie, dimostrando, in caso contrario, le gravi esigenze di servizio che ne avrebbero impedito la fruizione. 

La decisione 

Mantenendo fermi i rilievi espressi dalla Cassazione, il collegio napoletano ha quindi concluso il suo apprezzamento, ritenendo del tutto irrilevante il ruolo svolto dal lavoratore (id est che egli fosse un dirigente, pur se avesse avuto il potere di organizzarsi autonomamente l'attività lavorativa eventualmente individuando i giorni in cui godere delle ferie), dal momento che ciò mai può comportare la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie. 

Per quanto concerne l’onere della prova, è stato quindi affermato come l’Azienda sanitaria non avesse dimostrato “né di aver invitato (con le caratteristiche sopra specificate) il lavoratore ad usufruire in tempo utile delle ferie, né tanto meno la ricorrenza delle circostanze ostative a tale godimento”. 

La prescrizione è decennale 

Infine, dovendo esprimersi sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura, la Corte di Appello di Napoli, correttamente rievocando quell’orientamento che vede nell’indennità sostitutiva per le ferie non godute una natura mista, comprensiva sia della componente retributiva che di quella risarcitoria, ha confermato l’applicazione del termine decennale, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente accoglimento definitivo della pretesa avanzata dall’ex dirigente medico. 

Sonora, pertanto la condanna dell’ente sanitario al pagamento di oltre 20 euro, a titolo di monetizzazione delle ferie non godute, oltre interessi legali da calcolarsi dal tempo della maturazione del diritto all’effettivo saldo, con rimborso delle spese legali che, accessori di legge inclusi, si attesta intorno ad ulteriori 10 mila euro. 

 

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